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14.1996.46 • TRAC TI 14.1996.46 Generato dall'IA

Debtor's Appeal: Admission of Post-Filing Evidence of Pre-Filing Debt Payment Overturns Bankruptcy Order

Numero d'incarto 14.1996.46
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In an appeal against a bankruptcy order stemming from a creditor's application, the debtor argued that the debt had been settled one day before the bankruptcy declaration, a fact presented for the first time on appeal with supporting documentation. The appellate court reasoned that while the general procedural rules generally prohibit new facts in the second instance, consistent practice in bankruptcy appeals allows for the admission of "pseudo-new facts"—relevant facts that occurred before the bankruptcy declaration but were not previously presented, provided they would have precluded the declaration of bankruptcy and are not merely a tactic to avoid insolvency. Since the evidence demonstrated full payment prior to the declaration, the court accepted the new evidence, overturned the initial bankruptcy ruling, and annulled the bankruptcy order.

Regesto Legislator

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Art. 174 LEF, Art. 387 CPC, Art. 388 CPC, Art. 321 cpv.1 lett. b CPC, Art. 54 TarLEF, Art. 68 cpv. 1 TarLEF; Debtor's Appeal: Admission of Post-Filing Evidence of Pre-Filing Debt Payment Overturns Bankruptcy Order: The appellate court reasoned that while the general procedural rules generally prohibit new facts in the second instance, consistent practice in bankruptcy appeals allows for the admission of "pseudo-new facts"—relevant facts that occurred before the bankruptcy declaration but were not previously presented, provided they would have precluded the declaration of bankruptcy and are not merely a tactic to avoid insolvency. Since the evidence demonstrated full payment prior to the declaration, the court accepted the new evidence, overturned the initial bankruptcy ruling, and annulled the bankruptcy order.

Parole chiave

Generato dall'IA
estinzione del debito dichiarazione di insolvenza momento del deposito esecuzione in via di fallimento decisioni incidentali concordato nel fallimento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 171 LEF

Cited as a provision governing the appeal procedure used to decide on the case.

art. 174 LEF

Cited as a provision governing the appeal procedure used to decide on the case.

art. 387 CPC

Cited as a provision governing the appeal procedure used to decide on the case, specifically regarding the summary procedure for bankruptcy requests.

art. 388 CPC

Cited as a provision governing the appeal procedure used to decide on the case.

art. 54 TarLEF

Cited to justify imposing the first instance court fee on the appellant.

art. 68 cpv. 1 TarLEF

Cited as the basis for not awarding indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 14.96.00046 · Lugano 20 giugno 1996/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella procedura fallimentare dipendente dall’istanza presentata l’8 marzo 1996 da

__________ contro

__________ patr. __________

sulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha decretato l’8 maggio 1996:

*“1. E` pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da mercoledì __________ alle ore 14.00.*

2/3*omissis.”*

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 15 maggio 1996 da __________ che ne postula l’annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 20/21 maggio 1996 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A. Con istanza 8 marzo 1996 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr. 1’730.80.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 17 aprile 1996 l’escusso non è comparso.

C. L’appellante adduce di aver saldato il debito in esecuzione con versamento del 7 maggio 1996, producendo dichiarazione in tal senso della creditrice (doc. B).

Considerato

Iin

diritto:

1. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver estinto il proprio debito il 7 maggio 1996, ossia prima della declaratoria di fallimento.

A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C.

a) La questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile cantonale, atteso che per l’art. 25 n. 2 LEF il cantone ha facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di ricorso di cui all’art. 174 LEF.

Per gli art. 385 ss. CPC l’istanza di fallimento è trattata con la procedura sommaria (cfr. in particolare l’art. 387 CPC).

Contro la decisione in prima sede del pretore è dato il rimedio dell’appellazione a questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa particolarità, l’art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano l’istituto dell’appello. Queste escludono, in virtù dell’art. 321 cpv.1 lett. b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr. tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA).

La scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l’ammissibilità di nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF

8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p. 4-5.

Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al Pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi).

2. Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato.

3. La tassa di giustizia è a carico dell’appellante, siccome non comparso avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF).

Non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 TarLEF).

Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC, nonchè i disposti citati

PRONUNCIA

I. L’appello è accolto.

Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:

*“1. La dichiarazione di fallimento 8 maggio 1996 pronunciata dalla Pretore di Lugano, Sezione 5, inc. FA.__________, nei confronti di __________, è annullata.*

2. La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a carico di __________.*

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a carico di __________.”*

II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Il Presidente: La Segretaria: