Enforcement Order Opposition Appeal Based on Bank Guarantee Payment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged the provisional rejection of their opposition to an enforcement order based on a bank guarantee and subsequent payment order, arguing that the supporting documents did not constitute a written acknowledgment of debt by them. The appellate court reasoned that the appellant's signed authorization for the bank to pay the beneficiary from the appellant's account, coupled with documentary evidence showing the bank made the payment on the guaranteed amount and the appellant was debited, established a recognizable debt under the relevant enforcement law, thus partially upholding the provisional rejection for the amount paid ($\text{Fr. } 120,064.30$) plus the legal interest rate from the date of payment ($\text{February } 5, 1996$), while dismissing claims for higher interest and the full amount requested in the enforcement order because further facts were not properly introduced in the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 82 LEF, Art. 82 cpv. 1 LEF, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 104 cpv. 1 CO, art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF; Enforcement Order Opposition Appeal Based on Bank Guarantee Payment: The appellate court reasoned that the appellant's signed authorization for the bank to pay the beneficiary from the appellant's account, coupled with documentary evidence showing the bank made the payment on the guaranteed amount and the appellant was debited, established a recognizable debt under the relevant enforcement law, thus partially upholding the provisional rejection for the amount paid ($\text{Fr. } 120,064.30$) plus the legal interest rate from the date of payment ($\text{February } 5, 1996$), while dismissing claims for higher interest and the full amount requested in the enforcement order because further facts were not properly introduced in the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe primary ground for partially granting the appeal, which reformed the lower court's decision to reject the opposition based on the existence of a debt acknowledgment.
Applied to determine the legal interest rate applicable to the debt.
Cited to allocate the costs and indemnity for the appeal judgment based on the partial success of the appellant.
Testo completo
Incarto n. 14.96.00045 · Lugano 8 gennaio 1997/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 marzo 1996 da
__________ rappr. dal __________ contro
____________________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 19/24 febbraio 1996 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 3/6 maggio 1996 ha così pronunciato:
“1. L’istanza è accolta nel senso dei considerandi e, di conseguenza, l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è rigettata in via provvisoria per Fr. 120’680.-- ed interessi all’8.5% dal 13 febbraio 1996 su Fr. 120’064.65.
2. La tassa di giustizia in Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 600.-- a titolo di indennità.”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 20 giugno 1996 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________ del 19/24 febbraio 1996 dell’UE di Lugano, __________ ha escusso __________ per Fr. 120’680.-- oltre interessi al 9.5% dal 13 febbraio 1996, indicando quale titolo di credito: “Garanzia no __________ del 30.8.1991. Contratto di credito del 3.9.1991. Lettera del 15.1.1996 dell’avv. __________ Nostro sollecito del 6.2.1996”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa sulla garanzia bancaria n. __________emessa il 30 agosto 1991 per Fr. 125’000.-- (doc. B) a favore della __________ con apposta in calce la seguente autorizzazione sottoscritta dall’escusso:
*“Dò l’ordine __________ a, di rilasciare la garanzia succitata sotto la mia intera responsabilità. __________ è autorizzata ad effettuare, a debito del mio conto, qualsiasi pagamento in virtù di questo impegno, a prima richiesta della beneficiaria e senza far valere eccezioni o obiezioni risultanti dal contratto tra me e la beneficiaria.”*
L’__________ ha inoltre prodotto lo scritto 15 gennaio 1996 inviatole dall’__________ (doc. C), il lodo arbitrale 14 dicembre 1995 dell’arbitro unico __________ (doc. D), dal cui dispositivo n. 2 risulta che Fr. 120’064.65 sono “dovuti dal signor __________ facendo capo alla citata garanzia bancaria __________; la ditta __________ provvederà al relativo incasso”. Agli atti risultano poi lo scritto 15 gennaio 1996 dell’_________ (doc. E) alla Pretura di Locarno Città, con la richiesta di consegnare la garanzia bancaria, l’ordine di bonifico dell’__________ (doc. F) per Fr. 120’064.65 dal conto intestato all’escusso al beneficiario __________, con l’indicazione “a completo scarico nostra garanzia no. __________ di Sfr. 125’000.--”, la lettera 6 febbraio 1996 __________ (doc. G) all’__________, con la conferma di ricezione della somma di cui all’ordine di bonifico doc. F ed in calce la conferma dell’avvenuta ricezione della garanzia, così come la diffida di pagamento 6 febbraio 1996 (doc. H) dell’__________ all’escusso con allegato l’estratto conto per il 13 febbraio 1996 (doc. I).
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso non è comparso.
D. Con sentenza 3/6 maggio 1996 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che l’insieme della documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. Gli interessi sono stati concessi solo al tasso dell’8.5%, come calcolato con l’estratto conto doc. I.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso argomentando che i doc. C-I non sono da lui né redatti, né sottoscritti. Nemmeno il doc. B può costituire riconoscimento di debito, ritenuto che egli ha conferito alla procedente la facoltà di addebitare al suo conto il pagamento che essa avrebbe effettuato in virtù della garanzia. Ciò non corrisponde tuttavia ad un riconoscimento di debito.
F. Con osservazioni 20 giugno 1996 la parte appellata si è opposta al gravame con argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in diritto
1.
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv.
1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile.
Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331)
c) Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.
Le allegazioni dell’escusso, presentate la prima volta in sede di appello, vanno quindi respinte, poiché proceduralmente irrite.
d) Dall’esame della garanzia bancaria no. __________ (doc. B), con la quale l’__________ si è impegnata a pagare alla ditta __________ a prima richiesta l’importo di Fr. 125’000.--, comprensivo di capitale, interessi e spese, si evince che l’escusso ha sottoscritto l’autorizzazione alla banca ad effettuare il pagamento a debito del proprio conto. Dalla documentazione agli atti doc. C, D, E e F risulta che la procedente ha effettuato il pagamento, addebitando, secondo la citata autorizzazione, la somma versata sul conto di __________. Questi, avendo riconosciuto l’addebitamento, è divenuto pertanto debitore nei confronti dell’____________________ Come si evince dai doc. F e H, in data 5 febbraio 1996, giorno dell’avvenuto pagamento della garanzia da parte della banca, il debito ammontava a Fr. 120’064.30. Il 6 febbraio 1996 l’__________ ha messo in mora l’appellante chiedendogli il pagamento entro il 13 febbraio 1996 di Fr. 120’680 interessi, commissioni, bollo cantonale e spese di chiusura compresi. Questo importo è coperto dalla garanzia limitatamente a Fr. 120.064.30 valuta 5 febbraio 1996, per la quale la banca ha emesso la garanzia bancaria e di cui l’escusso ha riconosciuto l’addebito sul suo conto. Come ritenuto in prima sede i citati documenti costituiscono pertanto valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione non però per l’importo di Fr. 120’680.-- ma solo per Fr. 120'064.30 atteso che il rapporto giuridico __________ dopo il versamento di Fr. 120'064.30 valuta 5.2.1996 non è più retto dalla garanzia, ma da altro negozio non portato a conoscenza del giudice del rigetto. Gli interessi di mora possono essere concessi solo al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO)a partire dal 5 febbraio 1996, non trovandosi agli atti alcun riconoscimento di debito per un tasso maggiore.
2. L’appello 13 maggio 1996 di __________ va quindi parzialmente accolto.
La tassa di giustizia e l’indennità seguono la pressoché totale soccombenza dell’escusso (art. 51, 54,
67 e 68 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
I. L’appello 13 maggio 1996 di __________, è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 3/6 maggio 1996 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza 5 marzo 1996 __________, è parzialmente accolta.
Di conseguenza l’opposizione interposta al PE n. __________ del 19/24 febbraio 1996 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 120’064.30 oltre interessi al 5% dal 5 febbraio 1996.
2. La tassa di giustizia di Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di __________, con l’obbligo di rifondere all’_________ Fr. 600.-- a titolo di indennità.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________, che rifonderà __________ Fr. 600.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria