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14.1996.41 • TRAC TI 14.1996.41 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy Declaration Annulled Due to Pre-Order Payment Proof Admitted on Appeal

Numero d'incarto 14.1996.41
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court reviewed a bankruptcy declaration sought by a creditor for an outstanding debt, where the debtor, who failed to appear at the initial hearing, subsequently appealed the ruling, asserting the debt was paid shortly before the bankruptcy declaration. The court reasoned that while general appeal procedure bars new facts or evidence, in bankruptcy appeals, "pseudo-new facts" (relevant facts that occurred prior to the bankruptcy order but were not presented to the first judge) are admissible if they definitively negate the grounds for bankruptcy; finding the submitted proof of payment sufficient to exclude the bankruptcy, the court accepted the appeal and annulled the initial declaration, though the appellant was ordered to bear the costs for not appearing below.

Regesto Legislator

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Art. 174 LEF, Art. 387 CPC, Art. 388 CPC, Art. 321 cpv.1 lett. b CPC, Art. 54 TarLEF, Art. 68 cpv. 1 TarLEF; Creditor Bankruptcy Declaration Annulled Due to Pre-Order Payment Proof Admitted on Appeal: The court reasoned that while general appeal procedure bars new facts or evidence, in bankruptcy appeals, "pseudo-new facts" (relevant facts that occurred prior to the bankruptcy order but were not presented to the first judge) are admissible if they definitively negate the grounds for bankruptcy; finding the submitted proof of payment sufficient to exclude the bankruptcy, the court accepted the appeal and annulled the initial declaration, though the appellant was ordered to bear the costs for not appearing below.

Parole chiave

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udienza fallimentare estinzione del debito motivo di revisione revisione di una decisione annullamento del contratto mancata prova della solvibilità Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 171 LEF

Cited in the final ruling section as a basis for the decision, implicitly supporting the substance of the annulment.

art. 174 LEF

Cited in the final ruling section as a basis for the decision, related to the appeal procedure under the Enforcement and Bankruptcy Act.

art. 387 CPC

Cited in the final ruling section as a basis for the decision, concerning the summary procedure applicable to bankruptcy requests.

art. 388 CPC

Cited in the final ruling section as a basis for the decision, concerning the rules governing appeal in this context.

art. 54 TarLEF

Cited in the decision to determine that the court fees for both instances are to be borne by the appellant.

art. 68 cpv. 1 TarLEF

Cited in the decision regarding the non-assignment of indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 14.96.00041 · Lugano 24 maggio 1996/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla procedura fallimentare dipendente dall’istanza presentata il 29 gennaio 1996 da

__________ contro

__________ patr. __________

sulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha decretato il 23 aprile 1996 1996:

*“1. E` pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da martedì __________ alle ore 14.00.*

2/3 omissis.”*

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 25 aprile 1996 da __________ che ne postula l’annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 30 aprile/3 maggio 1996 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A. Con istanza 29 gennaio 1996 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr. 1’299.20.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 28 febbraio 1996 l’escusso non è comparso.

C. L’appellante adduce di aver saldato il debito in esecuzione con versamento del 19 aprile 1996, producendo ricevuta in tal senso della creditrice (doc. A).

Considerato

in

diritto:

1. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver estinto il proprio debito il 19 aprile 1996, ossia prima della declaratoria di fallimento.

A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C.

a) La questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile cantonale, atteso che per l’art. 25 n. 2 LEF il cantone ha facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di ricorso di cui all’art. 174 LEF.

Per gli art. 385 ss. CPC l’istanza di fallimento è trattata con la procedura sommaria (cfr. in particolare l’art. 387 CPC).

Contro la decisione in prima sede del pretore è dato il rimedio dell’appellazione a questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa particolarità, l’art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano l’istituto dell’appello. Queste escludono, in virtù dell’art. 321 cpv.1 lett. b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr. tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA).

La scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l’ammissibilità di nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF

8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p. 4-5.

Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al Pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi).

2. Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato.

3. La tassa di giustizia è a carico dell’appellante, siccome non comparso avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF).

Non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 TarLEF).

Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC, nonchè i disposti citati

pronuncia

I. L’appello è accolto.

Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:

*“1. La dichiarazione di fallimento 23 aprile 1996 pronunciata dalla Pretore di Lugano, Sezione 5, inc. FA.__________, nei confronti di __________, è annullato.*

2. La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a carico di __________.*

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a carico di __________.”*

II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Il Presidente La Segretaria