Appeal Struck Due to Withdrawal After Settlement and Cost Allocation Ruling
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court decision that had partially granted an application to provisionally reject an opposition to an enforcement order regarding a debt, primarily arising from rent arrears. The appellate court struck the appeal from the roll because the appellant withdrew it after the parties reached a settlement agreement, and the court ruled that the party causing the procedure to become moot (the withdrawing appellant) is generally deemed the losing party for cost allocation purposes, though in this instance, the parties agreed to a compensation of legal fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IADTF 113 III 110 cons. 3a, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Struck Due to Withdrawal After Settlement and Cost Allocation Ruling: The appellate court struck the appeal from the roll because the appellant withdrew it after the parties reached a settlement agreement, and the court ruled that the party causing the procedure to become moot (the withdrawing appellant) is generally deemed the losing party for cost allocation purposes, though in this instance, the parties agreed to a compensation of legal fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to support the principle that the party rendering the procedure moot is deemed the losing party for cost assessment, which informs the final order on costs.
Although not explicitly cited in the operative part regarding the burden of the court fee, procedural rules regarding costs are typically derived from this framework when explicitly allocating court fees in the final order.
Testo completo
Incarto n. 14.96.00040 · Lugano 24 ottobre 1996 /B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 dicembre 1995 da
__________ patr. da: __________ contro
__________ patr. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’11 ottobre/3 dicembre 1995 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 10 aprile 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto __________ al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Locarno per l’importo di Fr. 58’009.-- oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 1995 su Fr. 40’317.90 e per la rimanenza con decorso da ogni singola scadenza delle rate di pigione, oltre a Fr. 108.-- di spese esecutive.
2. Le spese e la tassa di giudizio per complessivi Fr. 100.--, da anticipare dall’istante, sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà a controparte Fr. 400.-- a titolo di ripetibili.”
Decisione dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 22 aprile gennaio 1996 ha chiesto la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 20 maggio 1996 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
preso atto che con scritto 30 settembre 1996 il patrocinatore dell’appellante ha ritirato l’appello, avendo le parti raggiunto un accordo transattivo;
considerato come il ritiro dell’appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva d’oggetto;
ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;
preso atto che con comunicazione 17 ottobre 1996 la parte appellata si è dichiarata d’accordo con la compensazione delle ripetibili;
pronuncia
1. L’appello
22 aprile 1996 di __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
2. La tassa di giustizia di Fr. 75.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria