Bankruptcy Annulment Based on Pre-Declaration Payment Proven on Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court considered an appeal against a lower court's declaration of bankruptcy based on an outstanding debt, where the debtor argued for the first time on appeal that the debt had been settled before the bankruptcy declaration, evidenced by a creditor's letter acknowledging a recent payment covering the outstanding premium. The court reasoned that while new facts are generally inadmissible in the appellate phase for bankruptcy proceedings under cantonal procedural rules, it consistently allows "pseudonova"—relevant facts occurring before the challenged decision but not presented to the first judge—if they would have precluded the bankruptcy ruling and do not appear to be a calculated maneuver to avoid bankruptcy; concluding that the submitted evidence sufficiently proved the pre-declaration payment, the court accepted the appeal and annulled the bankruptcy order, though maintaining that the appellant must bear the costs for both instances due to their non-appearance in the initial hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 LEF, Art. 387 CPC, Art. 388 CPC, Art. 321 cpv.1 lett. b CPC, Art. 54 TarLEF, Art. 68 cpv. 1 TarLEF; Bankruptcy Annulment Based on Pre-Declaration Payment Proven on Appeal: The court reasoned that while new facts are generally inadmissible in the appellate phase for bankruptcy proceedings under cantonal procedural rules, it consistently allows "pseudonova"—relevant facts occurring before the challenged decision but not presented to the first judge—if they would have precluded the bankruptcy ruling and do not appear to be a calculated maneuver to avoid bankruptcy; concluding that the submitted evidence sufficiently proved the pre-declaration payment, the court accepted the appeal and annulled the bankruptcy order, though maintaining that the appellant must bear the costs for both instances due to their non-appearance in the initial hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as part of the legal basis for granting the appeal and annulling the bankruptcy decision.
Cited in the legal basis, governing appeal procedures in bankruptcy matters, although the core decision relied on cantonal procedural rules (CPC) for admitting new facts.
Cited as part of the legal basis for the procedure applied (summary procedure for bankruptcy applications).
Cited as part of the legal basis, relating to appeal rules in summary procedures.
Applied to assign the first instance court costs to the appellant because they failed to appear before the first judge.
Applied to rule that no indemnities are awarded.
Testo completo
Incarto n. 14.96.00037 · Lugano 15 ottobre 1996/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla procedura fallimentare dipendente dall’iistanza 5 marzo 1996 presentata da
__________ contro
__________ patr. da: avv. __________
sulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha decretato il 15 aprile 1996:
“1. E` pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da lunedì __________ alle ore 14.00.
2/3 omissis.”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 17 aprile 1996 da __________ che ne postula l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 19/22 aprile 1996 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 5 marzo 1996 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per Fr. 15’408.70 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 27 marzo 1996 l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante adduce di aver saldato il debito in esecuzione prima della dichiarazione di fallimento, producendo una lettera della creditrice nella quale essa dichiara che con il pagamento del 15 aprile di Fr. 7’000.-- è stato saldato il premio ancora scoperto dell’anno 1994 e di avere purtroppo omesso di avvertire la Pretura. (doc. B).
Considerato
in
diritto:
1. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver estinto il proprio debito prima della declaratoria di fallimento.
A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C.
a) La questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile cantonale, atteso che per l’art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di ricorso di cui all’art. 174 LEF.
Per gli art. 385 ss. CPC l’istanza di fallimento è trattata con la procedura sommaria (cfr. in particolare l’art. 387 CPC).
Contro la decisione in prima sede del Pretore è dato il rimedio dell’appellazione a questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa particolarità, l’art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano l’istituto dell’appello. Queste escludono, in virtù dell’art. 321 cpv.1 lett. b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr. tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA).
La scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l’ammissibilità di nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF
8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p. 4-5.
Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al Pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi).
2. Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato.
3. La tassa di giustizia è a carico dell’appellante, siccome non comparsa avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF).
Non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 TarLEF).
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC, nonchè i disposti citati
PRONUNCIA
I. L’appello è accolto.
Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:
“1. La dichiarazione di fallimento 15 aprile 1996 pronunciata dalla Pretore di Lugano, Sezione 5, inc. n. FA.96.00250, nei confronti della __________, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a carico della __________.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito. sono a carico della __________.”
II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria