Appeal Against Bankruptcy Declaration Based on Post-Judgment Proof of Prior Payment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA lower court declared bankruptcy following a creditor's petition, but the debtor appealed, asserting that the debt was settled two days before the bankruptcy declaration, a fact presented for the first time on appeal with supporting documentation. The appellate court reasoned that while new facts are generally inadmissible in the second instance under cantonal procedural rules governing summary bankruptcy proceedings, it has a consistent practice of admitting "pseudo-new facts"—relevant circumstances that occurred before the challenged decision but were not brought to the first judge's attention—if they would have precluded the bankruptcy declaration and do not appear to be an opportunistic maneuver to avoid insolvency. Since the evidence sufficiently proved payment prior to the bankruptcy order, the appeal was granted and the bankruptcy declaration was annulled, although the appellant was held liable for court costs due to non-appearance at the initial hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 LEF, Art. 387 CPC, Art. 388 CPC, Art. 321 cpv.1 lett. b CPC, Art. 54 TarLEF, Art. 68 cpv. 1 TarLEF; Appeal Against Bankruptcy Declaration Based on Post-Judgment Proof of Prior Payment: The appellate court reasoned that while new facts are generally inadmissible in the second instance under cantonal procedural rules governing summary bankruptcy proceedings, it has a consistent practice of admitting "pseudo-new facts"—relevant circumstances that occurred before the challenged decision but were not brought to the first judge's attention—if they would have precluded the bankruptcy declaration and do not appear to be an opportunistic maneuver to avoid insolvency. Since the evidence sufficiently proved payment prior to the bankruptcy order, the appeal was granted and the bankruptcy declaration was annulled, although the appellant was held liable for court costs due to non-appearance at the initial hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the ruling, supporting the jurisdiction/basis for the appellate decision.
Cited in the preamble to the ruling, supporting the jurisdiction/basis for the appellate decision.
Cited in the preamble to the ruling, relating to the summary procedure applicable to bankruptcy petitions.
Cited in the preamble to the ruling, relating to the rules governing appeals in this procedure.
Cited in the reasoning for imposing court costs related to the first instance decision on the appellant.
Cited in the reasoning regarding the non-assignment of indemnities.
Testo completo
Incarto n. 14.96.00025 · Lugano 24 maggio 1996/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella procedura fallimentare dipendente dall’istanza presentata il 7 febbraio 1996 da
__________ contro
__________
sulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha decretato il 20 marzo 1996:
*“1. E` pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da mercoledì 20 marzo 1996 alle ore 14.00.*
*2/3 omissis”.*
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 25 marzo 1996 da __________ che ne postula l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 27 marzo/1. aprile 1996 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 7 febbraio 1996 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr. 1’390.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 6 marzo 1996 l’escusso non è comparso.
C. L’appellante adduce di aver saldato il debito in esecuzione il 18 marzo 1996 producendo ricevuta in tal senso della creditrice (doc. 1).
Considerato
in
diritto:
1. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver estinto il proprio debito il 18 marzo 1996, ossia prima della declaratoria di fallimento.
A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C.
a) La questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile cantonale, atteso che per l’art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di ricorso di cui all’art. 174 LEF.
Per gli art. 385 ss. CPC l’istanza di fallimento è trattata con la procedura sommaria (cfr. in particolare l’art. 387 CPC).
Contro la decisione in prima sede del pretore è dato il rimedio dell’appellazione a questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa particolarità, l’art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano l’istituto dell’appello. Queste escludono, in virtù dell’art. 321 cpv.1 lett. b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr. tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA).
La scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l’ammissibilità di nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF
8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p. 4-5.
Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al Pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi).
2. Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato.
3. La tassa di giustizia è a carico dell’appellante, siccome non comparso avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF).
Non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 TarLEF).
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC
PRONUNCIA
I. L’appello è accolto.
Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:
*“1. La dichiarazione di fallimento 20 marzo 1996 pronunciata dalla Pretore di Lugano, Sezione 5, inc. FA.96.00158, nei confronti di __________, è annullata.*
2. La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a carico di __________.*
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a carico di __________.”*
II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria