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14.1996.23 • TRAC TI 14.1996.23 Generato dall'IA

Debtor's Appeal Rendered Moot by Composition Agreement; Appellant to Bear Costs

Numero d'incarto 14.1996.23
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A debtor appealed a lower court's decision that provisionally rejected their opposition to an execution order for a significant sum, but the appeal became moot when the debtor subsequently obtained and had an ordinary composition agreement approved, recognizing the creditor's full claim. The court reasoned that, based on established jurisprudence, the party whose actions render a procedure without object is considered the losing party for the purposes of costs and indemnities, unless otherwise agreed, therefore ordering the appellant to bear the costs and indemnify the opposing party.

Regesto Legislator

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DTF 113 III 110 cons. 3a, art. 108 cpv. 2 lett. a LTF; Debtor's Appeal Rendered Moot by Composition Agreement; Appellant to Bear Costs: The court reasoned that, based on established jurisprudence, the party whose actions render a procedure without object is considered the losing party for the purposes of costs and indemnities, unless otherwise agreed, therefore ordering the appellant to bear the costs and indemnify the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
concordato ordinario concordato nel fallimento opposizione al precetto esecutivo confusione contenzioso contrattuale obbligo di pagamento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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DTF 113 III 110 cons. 3a
Cited as the jurisprudence basis for determining that the party rendering the procedure moot is deemed to have lost regarding costs and indemnities.
art. 108 cpv. 2 lett. a LTF
Implied basis for the procedural disposition concerning costs and indemnities in the final order regarding the appeal's outcome.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 113 III 110
preso atto che per principio giurisprudenziale indiscussso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
DTF 113 III 110 cons. 3a

Cited as the jurisprudence basis for determining that the party rendering the procedure moot is deemed to have lost regarding costs and indemnities.

art. 108 cpv. 2 lett. a LTF

Implied basis for the procedural disposition concerning costs and indemnities in the final order regarding the appeal's outcome.

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Testo completo

Incarto n. 14.96.00023 · Lugano 29 luglio 1998 /B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 10 agosto 1995 da

__________ __________ ______________________________ __________ in qualità di soci della società sermplice __________ tutti patr. dall'avv. __________

contro

__________ patr. dall'avv. __________

.

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 28 luglio 1995 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 febbraio 1996 ha così deciso:

“1.*L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è rigettata in via provvisoria per fr. 600’000.-- ed interessi all’8% dal 24 aprile 1995.*

2. La tassa di giustizia in fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili.”*

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa, che con atto 11 marzo 1996 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;

preso atto che con osservazioni 1. aprile 1996 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;

rilevato che con ordinanza presidenziale 12/15 marzo 1996 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;

rilevato che in seguito alla decisione 6 febbraio 1997 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, di concessione della moratoria concordataria alla __________, la procedura d’appello è stata sospesa;

ritenuto che con sentenza 24 giugno 1998 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha omologato il concordato ordinario proposto dalla __________ ai propri creditori e che il credito della parte procedente di fr. 600’000.--, oggetto della presente procedura, è stato riconosciuto;

rilevato che in seguito all’acquiescenza della __________ la presente procedura è divenuta priva d’oggetto, per cui va stralciata dai ruoli;

preso atto che per principio giurisprudenziale indiscussso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto, circostanza che nel casodi specie non si è realizzata;

considerato che tassa di giustizia e indennità vanno quindi a carico dell’appellante pronuncia

1. L’appello

11 marzo 1996 della __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.

2. La tassa di giustizia di Fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico della __________, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.-- a titolo di indennità.

3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria: