Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Advance Payment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court declared an appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the required advance payment of CHF 400 for assumed judicial costs by the deadline set by the court, as mandated by the relevant procedural code, although the court waived the assessment of a judicial fee due to the case's specific circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 312 CPC, art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Advance Payment: The appellate court declared an appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the required advance payment of CHF 400 for assumed judicial costs by the deadline set by the court, as mandated by the relevant procedural code, although the court waived the assessment of a judicial fee due to the case's specific circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the advance, as stipulated in this article.
Although no costs were imposed, the structure of the decision implies that costs could have been regulated under this article, but in this case, the court waived the collection of judicial fees.
Testo completo
Incarto n. 14.96.00022 · Lugano 10 aprile 1996/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
visto l’appello 6 marzo 1996 di
__________
patr. dall’avv. __________
contro
la decisione 23 febbraio 1996 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, nella causa promossa da
__________ __________ __________ __________ tutti patr. dallo St.leg. __________
richiamata la diffida 8 marzo 1996 del Presidente di questa Camera mediante la quale all’appellante veniva assegnato un termine scadente il 26 marzo 1996 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale di appello, Introiti AGITI, un deposito di Fr. 400.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, nel caso di mancato versamento dell’importo entro il termine fissato, l’appello sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell’art. 312 CPC;
constatato come il versamento non sia stato effettuato nel termine fissato, per cui l’appello 6 marzo 1996 di __________ va dichiarato irricevibile per mancato versamento dell’anticipo;
ritenuto che per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia
pronuncia
1. L’appello
6 marzo 1996 di __________, è irricevibile per mancato versamento dell’anticipo.
2. Non si preleva la tassa di giustizia.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria