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14.1996.14 • TRAC TI 14.1996.14 Generato dall'IA

Mootness Due to Superseding Bankruptcy Order

Numero d'incarto 14.1996.14
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal was filed against a lower court's decision declaring bankruptcy, but the lower court subsequently issued a new, unchallenged ruling declaring bankruptcy again, effective from a later date. The appellate court determined that because a valid, later bankruptcy order existed that was not appealed, the initial proceeding under appeal became moot and was therefore struck from the rolls, with the appeal costs assessed against the appellant.

Regesto Legislator

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Mootness Due to Superseding Bankruptcy Order: The appellate court determined that because a valid, later bankruptcy order existed that was not appealed, the initial proceeding under appeal became moot and was therefore struck from the rolls, with the appeal costs assessed against the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
beni scoperti successivamente decreto di non luogo a procedere riesame di una decisione precedente opposizione tardiva legittimazione a ricorrere nomina dell'amministratore fallimentare Sentenza o decisione senza scheda
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Testo completo

Incarto n. 14.96.00014 · Lugano 24 maggio 1996/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla procedura fallimentare dipendente dall’istanza 7 dicembre 1995 presentata da

__________ contro

__________

sulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con decisione 14 febbraio 1996 ha così pronunciato:

*“1. È` pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da mercoledì 14 febbraio 1996 alle ore 14.00.*

2./3./4. omissis”.*

Sentenza tempestivamente dedotta in appello da __________ che con atto 22 febbraio 1996 ne ha postulato l’annullamento;

rilevato che con decreto presidenziale 28 febbraio/5 marzo 1996 all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

preso atto che con decreto 21 marzo 1996 la Pretore di Lugano, Sezione 5, su istanza della __________, ha di nuovo pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da giovedì 21 marzo 1996 alle ore 14.00 e che tale decreto è rimasto inimpugnato;

considerato come pertanto la presente procedura è divenuta priva d’oggetto, per cui va stralciata dai ruoli;

ritenuto che la tassa di giustizia va a carico dell’appellante, mentre non si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni

pronuncia

1. L’appello

22 febbraio 1996 di __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi

2. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- è a carico di __________.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria: