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14.1996.111 • TRAC TI 14.1996.111 Generato dall'IA

Appeal Against Bankruptcy Order Due to Pre-existing Debt Extinguishment Proof

Numero d'incarto 14.1996.111
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal was lodged against a bankruptcy order granted by the lower court based on an unpaid debt claim, where the debtor had failed to appear at the initial hearing. The appellate court considered the appellant's submission of a receipt, dated prior to the bankruptcy declaration, as proof of debt extinguishment, treating this late-submitted evidence as an admissible "pseudonova" because it related to a fact that, if known earlier, would have precluded the bankruptcy ruling, thus leading to the annulment of the initial bankruptcy decree while assigning court costs to the appellant due to their non-appearance in the first instance.

Regesto Legislator

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Art. 174 LEF, Art. 387 CPC, Art. 388 CPC, Art. 321 cpv.1 lett. b CPC, Art. 54 TarLEF, Art. 68 cpv. 1 TarLEF; Appeal Against Bankruptcy Order Due to Pre-existing Debt Extinguishment Proof: The appellate court considered the appellant's submission of a receipt, dated prior to the bankruptcy declaration, as proof of debt extinguishment, treating this late-submitted evidence as an admissible "pseudonova" because it related to a fact that, if known earlier, would have precluded the bankruptcy ruling, thus leading to the annulment of the initial bankruptcy decree while assigning court costs to the appellant due to their non-appearance in the first instance.

Parole chiave

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credito nel fallimento opposizione tardiva legittimazione a ricorrere deposito del debito debito insoddisfatto esecuzione in via di fallimento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 171 LEF

Cited as a basis for the final ruling, in conjunction with Art. 174 LEF, concerning the appeal procedure in bankruptcy matters.

art. 174 LEF

Cited as a basis for the final ruling, in conjunction with Art. 171 LEF, concerning the appeal procedure in bankruptcy matters.

art. 387 CPC

Cited as a basis for the final ruling, relating to the summary procedure for bankruptcy applications.

art. 388 CPC

Cited as a basis for the final ruling, relating to the appeal procedure against the decision of the first instance judge.

art. 54 TarLEF

Applied in the dispositive to allocate the court fees for both instances to the appellant based on non-appearance before the first judge.

art. 68 cpv. 1 TarLEF

Cited in the reasoning to deny indemnities, although this article itself is not explicitly repeated in the dispositive orders (II. and III.).

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Testo completo

Incarto n. 14.96.00111 · Lugano 27 gennaio 1997 /B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli

statuendo sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall’istanza 7 ottobre 1996 presentata da

__________ contro

__________

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato il 10 dicembre 1996:

“1. E` pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da martedì __________ alle ore 14.00.

2./3./4 omissis.”

Sentenza tempestivamente dedotta in appello l’11 dicembre 1996 dalla __________ che ne postula l’annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 12/16 dicembre 1996 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto

A. Con istanza 7 ottobre 1996 la __________ für die obligatorische berufliche Vorsorge ha chiesto il fallimento della __________ per Fr. 12’544.60 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio l’escussa non è comparsa.

C. L’appellante adduce di aver saldato il suo debito producendo una ricevuta datata 5 dicembre 1996 dell’UE di Lugano confermante il ricevimento dell’importo di Fr. 13’435.50 da parte della __________ a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa dalla parte appellata (doc. A).

Considerato

in diritto

1. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver estinto il proprio debito il 5 dicembre 1996, ossia prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C.

a) La questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile cantonale, atteso che per l’art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di ricorso di cui all’art. 174 LEF. Per gli art. 385 ss. CPC l’istanza di fallimento è trattata con la procedura sommaria (cfr. in particolare l’art. 387 CPC). Contro la decisione in prima sede del Pretore è dato il rimedio dell’appellazione a questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa particolarità, l’art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano l’istituto dell’appello. Queste escludono, in virtù dell’art. 321 cpv.1 lett. b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr. tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA). La scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l’ammissibilità di nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF

8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p. 4-5. Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al Pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi).

2. Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato.

3. La tassa di giustizia è a carico dell’appellante, siccome non comparso avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF). Non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 TarLEF). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Per questi motivi, richiamati gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC pronuncia

I. L’appello 11 dicembre 1996 __________ è accolto.

Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:

“1. La dichiarazione di fallimento 10 dicembre 1996 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA. 96.01081, nei confronti della __________ è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a carico della __________

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a carico della __________

II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario