Withdrawal of Appeal and Cost Allocation in Execution Proceeding
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant association, which had sought to overturn a lower court decision rejecting its request for the provisional rejection of an opposition to an execution proceeding, withdrew its appeal after filing, leading the appellate court to strike the appeal from the record based on the principle that the party rendering a procedure moot is generally deemed the losing party concerning costs. Consequently, the court ordered that the appeal costs remain with the withdrawing appellant, though no indemnity was awarded to the appellee as they had not submitted observations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 66 cpv. 1 LTF; Withdrawal of Appeal and Cost Allocation in Execution Proceeding: Consequently, the court ordered that the appeal costs remain with the withdrawing appellant, though no indemnity was awarded to the appellee as they had not submitted observations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article governs the assessment of court costs, which is applied in order to confirm the appellant bears the court fee due to the withdrawal of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 14.96.00110 · Lugano 10 giugno 1997/B/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente, Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 ottobre 1996 da
Comunione dei Comproprietari del __________ patr. da: avv. __________ contro
__________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 2/3 ottobre 1996 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 26/27 novembre 1996 ha così deciso:
*“1. L’istanza è respinta.*
2. La tassa di giustizia in fr. 120.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.-- a titolo di indennità”.*
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 6 dicembre 1996 ha chiesto l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che con scritto 9 aprile 1997 (recte: 6 giugno 1997) il patrocinatore dell’appellante ha comunicato il ritiro dell’appello da parte della sua mandante;
ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;
considerato che nessuna comunicazione in merito è pervenuta a questa Camera, per cui la tassa di giustizia resta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano indennità non avendo la parte appellata presentato osservazioni;
pronuncia
1. L’appello
6 dicembre 1996 della Comunione dei comproprietari del __________, è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. La tassa di giustizia di fr. 180.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico della Comunione dei comproprietari del __________
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria: