Appeal Dismissed for Formal Deficiencies
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal court reviewed an appeal filed against a lower court's decision which had granted the definitive rejection of an opposition to an executive writ, thereby upholding the claim. The appellate court found that the appeal document was fundamentally deficient as it failed to specify the required appeals demands and the factual and legal grounds supporting the appeal, as mandated by procedural rules, amounting to nothing more than an informal notification of challenge; consequently, based on the explicit legal provision regarding such formalities, the appellate court declared the appeal null and void, and assessed the associated court fees against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 309 CPC, Art. 309 cpv. 5 CPC, art. 313 bis CPC; Appeal Dismissed for Formal Deficiencies: The appellate court found that the appeal document was fundamentally deficient as it failed to specify the required appeals demands and the factual and legal grounds supporting the appeal, as mandated by procedural rules, amounting to nothing more than an informal notification of challenge; consequently, based on the explicit legal provision regarding such formalities, the appellate court declared the appeal null and void, and assessed the associated court fees against the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared null based on the formal requirements detailed in this article.
Cited as the rule that dictates the nullity of the appeal due to formal deficiencies.
Applied to dispense with notifying the appeal to the opposing party due to the nullity of the act.
Testo completo
Incarto n. 14.96.00011 · Lugano 8 marzo 1996/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza dicembre 1995 da
__________ contro
__________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 26 giugno 1995 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 15 febbraio 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.
2. La tassa di giustizia in Fr. 150.-- da anticipare dalla parte istante, è posta a carico
della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 350.-- a titolo
di indennità” .
Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso con atto 26 febbraio 1996;
esaminati atti e documenti,
considerato
in fatto e in diritto
- che con sentenza 15 febbraio 1996 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata dal Comune di __________;
- che con atto 26 febbraio 1996 __________ si è aggravato contro il pronunciato pretorile nei termini che seguono:
*“con la presente inoltro ricorso alla sopracitata sentenza, incarto no. EF.95.04183.*
*Con la massima stima”*
- che forma e contenuto dell’appello sono disciplinati all’art. 309 CPC che al cpv. 2 elenca, tra l’altro, sub:
e) le domande d’appello;
f) i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda l’appello;
- che l’atto di appello manca manifestamente e irrimediabilmente delle formalità di cui all’art. 309 cpv. 2 lett. e) e f) CPC;
- che per l’art. 309 cpv. 5 CPC la mancanza delle pregresse formalità trae seco la declaratoria di nullità dell’appello;
- che l’appellazione si riduce alla semplice comunicazione di impugnazione, tanto irrituale quanto inconcludente;
- che ne consegue per espressa disposizione di legge, la nullità dell’atto (cfr. CEF
4 luglio 1989 in re V.R. c. H.S., 14 novembre 1988 in re U. c. S.M., 19 maggio 1980 in Rep 1981 p. 411 e 17 marzo 1977 in Rep 1978 p. 369; II CC 3 ottobre 1988 in re A. c. B., 15 aprile 1988 in re C. & G. c. L., 26 agosto 1982 in Rep 1984 p. 167; I CC 12 gennaio 1984 in Rep 1985 p. 93);
- che l’esito dell’appello permette di prescindere dalla notifica dell’atto d’appello alla controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC, applicabile anche alla CEF);
per questi motivi,
richiamati i disposti citati, in particolare l’art. 309 CPC
PRONUNCIA
1. L’appello
26 febbraio 1996 __________, è dichiarato nullo.
2. La tassa di giustizia di Fr. 225.-- è a carico di __________.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria