Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.1996.107 • TRAC TI 14.1996.107 Generato dall'IA

Debtor's Appeal Against Revocation of Concordat Moratorium Dismissed

Numero d'incarto 14.1996.107
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellate court dismissed a debtor's appeal against the revocation of a granted concordat moratorium, which the lower court had revoked because the debtor's assets were insufficient to cover privileged claims and because rent payments due during the moratorium were missed. The appellate court reasoned that the initial decision to revoke the moratorium was justified based on established legal principles requiring a serious proposal and demonstration of financial means to guarantee execution costs, and it further held that the appeal grounds challenging the impartiality of the court-appointed commissioner were procedurally inadmissible as such challenges fall outside the jurisdiction of the concordat court reviewing the revocation decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 17 LEF, Art. 306 cpv.2 LEF, Art. 17 cpv.3 LEF, Art. 5 LEF, art. 54 e 61 cpv.1 OTLEF; Debtor's Appeal Against Revocation of Concordat Moratorium Dismissed: The appellate court reasoned that the initial decision to revoke the moratorium was justified based on established legal principles requiring a serious proposal and demonstration of financial means to guarantee execution costs, and it further held that the appeal grounds challenging the impartiality of the court-appointed commissioner were procedurally inadmissible as such challenges fall outside the jurisdiction of the concordat court reviewing the revocation decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
mezzi finanziari pagamento del canone di locazione motivi di competenza opposizione al precetto esecutivo revoca del fallimento retrocessione di beni ecclesiastici Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 54 e 61 cpv.1 OTLEF

These articles regulate the imposition of court costs, which are applied in order no. 3.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.96.00107 · Lugano 9 aprile 1997/FC/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

- quale Autorità giudiziaria superiore dei concordati -

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 luglio 1996 di moratoria concordataria alla Pretura del Distretto di Lugano da

__________;

richiamata la sentenza 14 novembre 1996 della Pretore del Distretto di Lugano che ha revocato la moratoria concessa l'8 agosto 1996;

sentenza tempestivamente dedotta in appello da

__________ patr. dall'avv. __________

con atto 21 novembre 1996 denominato "appellazione" e "fondato sul successivo cpv.3 del predetto art. 17 LEF";

preso atto delle osservazioni commissariali 6 dicembre 1996 di __________

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO

che con sentenza 14 novembre 1996 la Pretore del Distretto di Lugano ha revocato la moratoria concordataria concessa alla ditta __________. per le ragioni ivi partitamente indicate cui si rinvia;

che in particolare il primo giudice ha motivato la revoca ex art. 306 cpv.2 LEF per la certezza acquisita nel senso che gli attivi del debitore non siano nemmeno sufficienti per coprire i crediti privilegiati (Fr. 33'340.80), ritenuto altresì che per la durata della moratoria non è nemmeno stato versato il canone di locazione per Fr. 48'800.--;

che con appellazione 21 novembre 1996, formulata in termini al limite della ricevibilità, __________ si è aggravata per il titolo di denegata o ritardata giustizia ex art.

17 cpv.3 LEF contro la mancata decisione della Pretore sulla domanda di revoca del commissario per carenza del requisito di imparzialità;

che "parallelamente si chiede la giusta pronuncia di codesta Autorità sul comportamento del sig. __________, comportamento in aperto contrasto con la funzione pubblica da lui esercitata. Si chiede che tutti gli atti messi in essere dal Commissario siano dichiarati nulli";

che il giudizio pretorile di revoca della moratoria - peraltro nel confuso gravame nemmeno rimesso in discussione - è in linea con gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, atteso che il debitore deve indicare al giudice del concordato i mezzi finanziari di cui dispone per garantire le spese d’esecuzione del concordato - nell’ipotesi che si giunga all’omologazione secondo la proposta che va formulata nella domanda introduttiva - e che la proposta di concordato deve essere seria e rispettosa dei diritti dei creditori (cfr. Flavio Cometta, La procedura concordataria nel nuovo diritto, in: La revisione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento, Atti della giornata di studio del 9 ottobre 1995, Collana CFPG vol. 16, Lugano 1996, p. 122-123, n. 3.1.2.1);

che non vi può essere spazio per qualsivoglia censura di denegata o ritardata giustizia, il primo giudice essendosi determinato con giudizio suscettibile di impugnativa;

che nemmeno è possibile censurare in sede di appello contro la sentenza pretorile di revoca della moratoria il comportamento del Commissario, atteso che le censure ex art. 5 LEF sfuggono al potere di cognizione del giudice del concordato come pure della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale Autorità giudiziaria superiore dei concordati, rientrando nell'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cometta, op. cit., p.139, n.6.3; Daniel Hunkeler, Das Nachlassverfahren nach revidiertem SchKG, Friborgo 1996, p.190-191);

che l'appello va pertanto respinto;

che la tassa di giustizia è a carico della ditta __________. (art. 54 e 61 cpv.1 OTLEF);

richiamati gli art. 293 ss. LEF

PRONUNCIA

1. L’appellazione

21 novembre 1996 __________ è respinta.

1.1 Di conseguenza è confermato il giudizio di prima sede che ha revocato la moratoria per concordato ordinario concessa alla ditta __________.

2. E' ordinata la pubblicazione del dispositivo di questa sentenza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.

3. La tassa di giustizia in Fr. 300.--, da anticipare dall’appellante, resta a carico della ditta __________

4. Intimazione a: - __________

Comunicazione a: Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

UE di Lugano

Ufficio registri di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

- quale Autorità giudiziaria superiore dei concordati -

Il presidente La segretaria: