Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.1996.102 • TRAC TI 14.1996.102 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Non-Payment of Fees and Incorrect Language Filing

Numero d'incarto 14.1996.102
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellate court addressed an appeal against a lower court's decision that provisionally upheld the opposition to an enforcement order, granting the creditor Fr. 43,600 plus accrued interest and costs. The appeal was dismissed and struck from the roll because the appellant failed to deposit the required court fees as ordered by the Chamber's President, which was a non-negotiable deadline; furthermore, the court noted the appeal was also inadmissible because it was initially filed in German despite the mandatory Italian language requirement for proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 312 CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 117 cpv. 1 CPC; Appeal Dismissed for Non-Payment of Fees and Incorrect Language Filing: 43,600 plus accrued interest and costs. The appeal was dismissed and struck from the roll because the appellant failed to deposit the required court fees as ordered by the Chamber's President, which was a non-negotiable deadline; furthermore, the court noted the appeal was also inadmissible because it was initially filed in German despite the mandatory Italian language requirement for proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
lingua della procedura versamento dell'anticipo delle spese spese di esecuzione tardivo pagamento delle spese determinazione della tassa ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 312 CPC

The appeal was struck from the roll due to the failure to pay the required advance payment, as threatened by this procedural rule.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.96.00102 · Lugano 12 dicembre 1996 /B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza

20 settembre 1996 da

__________ contro

__________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 22agosto/5 settembre 1996 dell’UEF di Locarno;

sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 30 ottobre 1996 ha così deciso:

*“1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno è respinta in via provvisoria per Fr. 43’600.-- oltre interessi al 12% dal 22 dicembre 1990 su Fr. 15’000.--, dal 15 maggio 1991 su Fr. 14’000.--, dal 15 ottobre 1991 su Fr. 4’600.-- e dal 15 maggio 1992 su Fr. 10’000.--, nonché Fr. 100.-- di spese esecutive.*

2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi Fr. 175.--, da anticipare dalla parte istante, sono a carico della convenuta, la quale rifonderà a controparte Fr. 200.-- di indennità”.*

Sentenza dedotta in appello dall’escussa con atto in lingua tedesca;

richiamata la diffida 11 novembre 1996 del Presidente di questa Camera mediante la quale alla ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 29 novembre 1996 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un

deposito di Fr. 260.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con

la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell’importo entro il

termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell’art.312 CPC;

considerato come il versamento non sia stato effettuato per cui l’appello va stralciato dai ruoli;

ritenuto che con ordinanza 11 novembre 1996 il Presidente

di questa Camera ha assegnato all’appellante ex art. 142 cpv. 3 CPC un termine perentorio di 10 giorni per ripresentare l’atto di appello in lingua italiana - così come sancito dall’art. 117 cpv.

1 CPC (”il processo deve svolgersi in

lingua Italiana”) - con la comminatoria che il mancato ossequio dell’ordinanza e del termine in essa fissato avrebbe comportato l’irricevibilità dell’atto ricorsuale;

preso atto che __________ non ha prodotto entro il termine fissato l’atto d’appello in lingua italiana, per cui l’appello sarebbe in ogni caso irricevibile

pronuncia

1. L’appello 6 novembre 1996 di __________ -comunque irricevibile per mancata traduzioneè stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo.

2. Non si prelevano spese.

3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La segretaria