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14.1996.100 • TRAC TI 14.1996.100 Generato dall'IA

Debtor's Appeal Against Bankruptcy Declaration Based on Post-Decree Evidence of Prior Payment

Numero d'incarto 14.1996.100
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought the bankruptcy of a debtor, who failed to appear at the initial hearing, resulting in a declaration of bankruptcy by the lower court. The debtor appealed, claiming the debt was settled *before* the bankruptcy declaration, presenting evidence of payment that was not available at the first instance. The appellate court held that while new facts are generally inadmissible on appeal under cantonal procedural law, it would admit "pseudo-new facts" (facts relevant before the bankruptcy decree but not presented to the first judge) if they would have precluded the bankruptcy ruling; finding the proof of prior payment sufficient under this exception, the court allowed the appeal and annulled the bankruptcy declaration, though the appellant was charged with costs for not appearing below and for the appeal itself.

Regesto Legislator

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Art. 174 LEF, Art. 387 CPC, Art. 388 CPC, Art. 321 cpv.1 lett. b CPC, Art. 54 TarLEF, Art. 68 cpv. 1 TarLEF; Debtor's Appeal Against Bankruptcy Declaration Based on Post-Decree Evidence of Prior Payment: The debtor appealed, claiming the debt was settled *before* the bankruptcy declaration, presenting evidence of payment that was not available at the first instance. The appellate court held that while new facts are generally inadmissible on appeal under cantonal procedural law, it would admit "pseudo-new facts" (facts relevant before the bankruptcy decree but not presented to the first judge) if they would have precluded the bankruptcy ruling; finding the proof of prior payment sufficient under this exception, the court allowed the appeal and annulled the bankruptcy declaration, though the appellant was charged with costs for not appearing below and for the appeal itself.

Parole chiave

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credito nel fallimento opposizione tardiva prova di pagamento decisioni incidentali decisione quadro assemblea dei creditori Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 171 LEF

Cited in the final orders, relevant for the overall decision framework.

art. 174 LEF

Cited in the final orders, relevant for the procedure of appeal in bankruptcy matters.

art. 387 CPC

Cited in the final orders, relevant for the summary procedure applied to bankruptcy petitions.

art. 388 CPC

Cited in the final orders, relevant for the rules governing the appeal procedure.

art. 54 TarLEF

Applied in the dispositive to assign the costs of the first instance to the appellant based on his non-appearance.

art. 68 cpv. 1 TarLEF

Applied in the dispositive regarding the non-assignment of indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 14.96.00100 · Lugano 28 novembre 1996 B/fp/gb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente, Zali e Chiesa (quest’ultimi in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall’istanza presentata il 6 settembre 1996 da

__________ contro

__________

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato il 29 ottobre 1996:

“1. E` pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da martedì __________ alle ore 14.00.

2/3 omissis.”

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 31 ottobre 1996 da __________ che ne postula l’annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 6 novembre 1996 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto A. Con istanza 6 settembre 1996 __________ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr. 5’127.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 16 ottobre 1996 l’escusso non è comparso.

C. L’appellante adduce di aver saldato il debito in esecuzione con il versamento avvenuto il 25 ottobre 1996, dell’importo di Fr. 5’370.60, producendo ricevuta in tal senso del creditore (doc. C).

Considerato

in diritto

1. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver estinto il proprio debito il 25 ottobre 1996, ossia prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C.

a)La questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile cantonale, atteso che per l’art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di ricorso di cui all’art. 174 LEF. Per gli art. 385 ss. CPC l’istanza di fallimento è trattata con la procedura sommaria (cfr. in particolare l’art. 387 CPC). Contro la decisione in prima sede del Pretore è dato il rimedio dell’appellazione a questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa particolarità, l’art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano l’istituto dell’appello. Queste escludono, in virtù dell’art. 321 cpv.1 lett. b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr. tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA). La scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l’ammissibilità di nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF

8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p. 4-5. Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al Pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi).

2. Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato.

3. La tassa di giustizia è a carico dell’appellante, siccome non comparso avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF). Non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 TarLEF). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Per questi motivi, richiamati gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC, nonchè i disposti citati

pronuncia I. L’appello è accolto.Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:

“1. La dichiarazione di fallimento 29 ottobre 1996 pronunciata dalla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.96.942, nei confronti di __________, è annullato.

2. La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--,

da anticipare come di rito, è a carico di __________

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a carico di __________

II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione a:

- __________

- Ufficio dei registri di Lugano

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Il vicepresidente La segretaria