Withdrawal of Appeal After Settlement and Allocation of Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought the provisional rejection of an opposition to an enforcement order concerning a debt, which the lower court partially granted, rejecting the opposition for a specific amount plus interest and related costs. The appellant subsequently appealed this decision, but then withdrew the appeal after the parties reached a settlement agreement, rendering the appeal moot. The court reasoned that, according to established jurisprudence, the party causing the procedure to become moot (by withdrawing the appeal) is generally deemed the losing party for the purposes of costs, unless the parties agree otherwise, and in this instance, the court ordered the appellant to bear the court fee, while noting the parties agreed to the mutual compensation of legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 66 cpv. 1 LTF; Withdrawal of Appeal After Settlement and Allocation of Costs: The appellant subsequently appealed this decision, but then withdrew the appeal after the parties reached a settlement agreement, rendering the appeal moot. The court reasoned that, according to established jurisprudence, the party causing the procedure to become moot (by withdrawing the appeal) is generally deemed the losing party for the purposes of costs, unless the parties agree otherwise, and in this instance, the court ordered the appellant to bear the court fee, while noting the parties agreed to the mutual compensation of legal costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is implicitly referenced as the court rules on the costs, specifically the court fee, following the withdrawal of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 14.96.00001 · Lugano 24 ottobre 1996 /B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 2 ottobre 1995 da
__________ patr. da: avv. __________ contro
__________ patr. da: avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 16 agosto/14 settembre 1995 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 8 gennaio 1996 ha così pronunciato:
“1. L’istanza é parzialmente accolta.
Di conseguenza é rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto __________ al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Locarno per l’importo di Fr. 58’009.-- oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 1995 su Fr. 40’317.90 e per la rimanenza con decorso da ogni singola scadenza delle rate di pigione, oltre a Fr. 108.-- di spese esecutive.
2. Le spese e la tassa di giudizio per complessivi Fr. 250.--, da anticipare dall’istante, sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà a controparte Fr. 700.-- a titolo di ripetibili.”
Decisione dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 18 gennaio 1996 ha chiesto la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 19 febbraio 1996 la parte appellata si é opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che con scritto 30 settembre 1996 il patrocinatore dell’appellante ha ritirato l’appello, avendo le parti raggiunto un accordo transattivo;
considerato come il ritiro dell’appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva d’oggetto;
ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;
preso atto che con comunicazione 17 ottobre 1996 la parte appellata si è dichiarata d'accordo con la compensazione delle ripetibili,
pronuncia
1. L’appello
18 gennaio 1996 di __________, é stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
2. La tassa di giustizia di Fr. 200.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria