Appeal Moot Due to Creditor's Renunciation of Seizure
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's decision that granted a suspensive effect to a petition challenging the definitive rejection of an opposition to an enforcement proceeding that included a seizure; however, subsequent to the appeal, the creditor formally renounced the seizure, rendering the underlying enforcement action and the appeal challenging the original suspension moot, leading the appellate court to strike the appeal from the record without examining its merits and to waive court fees and the awarding of legal costs due to the specific circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAAppeal Moot Due to Creditor's Renunciation of Seizure: pronuncia: 1. L’appello 11 giugno 1990 di __________, è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court explicitly decided not to charge a judicial fee and not to award costs (ripetibili) in the dispositive order.
Testo completo
Incarto n. 14.95.00085 · Lugano 24 settembre 1999 /FA/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella procedura promossa il 16 maggio 1990 da
__________ patr. dall'avv. __________
contro
__________
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere, in via cautelare, la sospensione della procedura esecutiva di cui al PE n. __________ 3 aprile/8 maggio 1989 dell'UEF di Lugano circ. 1 e, in via principale, l'annullamento della sentenza 23 marzo 1990 della CEF;
sulla quale richiesta di sospensione il Pretore del Distretto di Lugano con decreto 5 giugno 1990 ha così deciso:
*“1. Alla petizione 16/17 maggio 1990 è accordato effetto sospensivo.”*
Decreto dedotto tempestivamente in appello da __________ che con atto 11 giugno 1990 ha postulato l'annullamento del decreto pretorile, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 6 luglio 1990 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
- che nella sentenza di cui si chiede l'annullamento viene pronunciato il rigetto definitivo dell'opposizione al PE n. __________ 3 aprile/8 maggio 1989 dell'UEF di Lugano circ. 1, a convalida del sequestro __________;
- che __________, con scritto 5 ottobre 1990 alla Pretura di Lugano, ha in sostanza comunicato di rinunciare al sequestro definendolo caduco;
- che la controparte, con scritto 12 novembre 1990, ha aderito alla liberazione dell'oggetto sequestrato;
- che è quindi decaduta pure la citata esecuzione a convalida;
- che l'istanza di rigetto promossa dalla qui appellante, così come le successive procedure giudiziarie, ivi compresa la restituzione in intero contro la sentenza 23 marzo 1990, sono divenute prive d'oggetto;
- che analoga sorte è toccata al gravame in esame, di cui non occorre quindi esaminare ricevibilità e fondatezza;
- che, viste le peculiarità della fattispecie in esame, si giustifica di prescindere dalla percezione della tassa di giustizia e dall'attribuzione di ripetibili;
pronuncia: 1. L’appello 11 giugno 1990 di __________, è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria