Moot Appeal Due to Bankruptcy Settlement and Agreed Cost Allocation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor appealed a lower court's decision that definitively rejected their opposition to an enforcement proceeding concerning a specific monetary claim, but the appeal became moot after the appellant's subsequent bankruptcy proceedings led the special administrator to renounce the creditor's claim against the debtor, resulting in both parties agreeing to withdraw the matter and compensate costs and fees. The court reasoned that because the parties explicitly agreed on the cost allocation, the general principle that the party causing the procedure to become pointless is considered the losing party for cost assessment purposes did not strictly apply, leading the appellate court to strike the appeal from the record and divide the court fees equally while compensating the procedural costs between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IADTF 113 III 110 cons. 3a, Art. 66 LTF; Moot Appeal Due to Bankruptcy Settlement and Agreed Cost Allocation: The court reasoned that because the parties explicitly agreed on the cost allocation, the general principle that the party causing the procedure to become pointless is considered the losing party for cost assessment purposes did not strictly apply, leading the appellate court to strike the appeal from the record and divide the court fees equally while compensating the procedural costs between the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning section to establish the principle that the party causing a procedure to become moot is generally deemed to lose on costs, which influenced the final cost order.
This provision governs the division of court fees (tassa di giustizia) when a case is removed from the roll.
Testo completo
Incarto n. 14.1995.00070 · Lugano 18 aprile 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 giugno 1993 da
__________ patr. dall'avv. __________ contro
__________ patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 15 giugno 1993 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza Il Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 luglio 1993 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via definitiva per fr. 40’730.70 con interessi al 5% dal 24.6.1991.
2. La tassa di giustizia di fr. 170.--, da anticipare dall’istante, è posta a carico dell’escusso, a cui è fatto obbligo di versare alla controparte fr. 400.-- di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 30 luglio 1993 ha postulato la reiezione dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 30 agosto 1993 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
rilevato che con decreto 29 settembre 1993 del Pretore di Locarno-Città è stato dichiarato il fallimento della __________
preso atto che con scritto 2 novembre 1999 l'avv. __________, amministratrice speciale nel fallimento della __________, ha comunicato che la seconda adunanza dei creditori ha deciso di rinunciare al credito fatto valere dalla __________ nei confronti di __________
ritenuto che con lettera 27 marzo 2000 i patrocinatori delle parti hanno dichiarato di ritirare la procedura in esame, chiedendone lo stralcio, compensate spese e ripetibili;
considerato come la procedura in esame sia così divenuta priva d'oggetto;
rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto, come nel caso di specie;
pronuncia
1. L'appello
30 luglio 1993 di __________, Lugano, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico metà per parte, compensate le ripetibili
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria