Appeal Dismissed Due to Post-Appeal Composition Agreement Homologation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn entity appealed a lower court's decision which had declared bankruptcy without prior execution proceedings, as requested by a creditor. During the appeal process, the debtor successfully obtained a composition agreement moratorium, which was subsequently homologated by the lower court. Because the homologation of the composition agreement rendered the initial bankruptcy declaration and the subsequent appeal moot, the appellate court dismissed the appeal from the role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 190 cpv. 1 cifra; Appeal Dismissed Due to Post-Appeal Composition Agreement Homologation: During the appeal process, the debtor successfully obtained a composition agreement moratorium, which was subsequently homologated by the lower court. Because the homologation of the composition agreement rendered the initial bankruptcy declaration and the subsequent appeal moot, the appellate court dismissed the appeal from the role.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis order declares the appeal struck from the roll, rendering the appeal itself without object, which is the core resolution.
Testo completo
Incarto n. 14.95.00068 · Lugano 19 novembre 1998 B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull’istanza 20 maggio 1992 presentata da
__________ patr. dal dott. __________ Contro
______________________________;
tendente ad ottenere la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione ex art. 190 cpv. 1 cifra 2 LEF;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 10 luglio
1992 ha così deciso:
“1. E` pronunciato il fallimento senza preventiva esecuzione della __________ ____________________a far tempo da Venerdì 10 luglio 1992 alle ore 16.00.
2./3. Omissis”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che con atto 20 luglio 1992 ha ne postulato l’annullamento, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto che con ordinanza presidenziale 23 luglio 1992 all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;
rilevato che il 27 agosto 1992 la __________ ha presentato le sue osservazioni;
preso atto che con istanza 13 agosto1992 la __________ ha chiesto la moratoria concordataria;
ritenuto che con decisione 5 ottobre 1992 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha concesso alla __________ una moratoria di quattro mesi a far tempo dal 5 ottobre 1992:
considerato che con sentenza 18 maggio 1993 Il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato l’omologazione del concordato della __________ ritenuto come la presente procedura sia così divenuta priva d’oggetto;
pronuncia
1. L’appello
20 luglio 1992 __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.
2. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria