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14.1995.65 • TRAC TI 14.1995.65 Generato dall'IA

Failure to Pay Appellate Court Costs Resulting in Striking of Appeal

Numero d'incarto 14.1995.65
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off

Sintesi Legislator

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An appellant filed an appeal against a lower court decision, but failed to comply with a subsequent judicial order requiring a specified advance payment for court costs by a strict deadline. The appellate court struck the appeal from the record because the required deposit was not paid by the prescribed date, applying the relevant procedural code provision concerning the failure to meet such requirements.

Regesto Legislator

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Art. 312 CPC; Failure to Pay Appellate Court Costs Resulting in Striking of Appeal: The appellate court struck the appeal from the record because the required deposit was not paid by the prescribed date, applying the relevant procedural code provision concerning the failure to meet such requirements.

Parole chiave

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versamento dell'anticipo delle spese anticipo delle spese termine di pagamento legittimazione a ricorrere decisioni incidentali arretrati alimentari Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 312 CPC

The appeal was struck from the record due to the failure to pay the advance, as threatened under this article.

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Testo completo

Incarto n. 14.95.00065 · Lugano 26 aprile 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Flavio Cometta, presidente, Francesco Pellegrini, Claudio Zali

segretario: · Dante Petrini

visto l'appello 15 marzo 1995 presentato da

__________ Contro

la decisione 6 marzo 1995 del Pretore del Distretto di Lugano nella causa promossa da

Ing.__________ rappr. da: __________

richiamata la diffida 22 marzo 1995 del Presidente di questa Camera mediante la quale alla ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 7 aprile 1995 per effettuare sul c.c.p. 69-133.4 della Tesoreria del Tribunale di appello un deposito di fr. 180.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso;

decreta 1. L'appello 15 marzo 1995 di __________ __________ avverso la decisione 6 marzo 1995 del Pretore di Lugano, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

2. Intimazione:

- __________

- __________ Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5

Per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello

Il Presidente Il segretario