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14.1995.64 • TRAC TI 14.1995.64 Generato dall'IA

Appeal Regarding Prescribed Stamp Duty Fine Enforcement

Numero d'incarto 14.1995.64
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The appellate court addressed an appeal against the definitive rejection of an objection to an enforcement order seeking to collect a fine of 46,200 monetary units related to a stamp duty violation, based on a final administrative decree from 1987. The court ruled that the applicable law for this enforcement, stemming from a procedure initiated before January 1, 1987, was the prior Stamp Duty Law, which stipulated a five-year prescription period for the collection claim starting from the due date of the tax, meaning the claim was prescribed by the time the enforcement order was served in late 1993, thereby accepting the appeal and overturning the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 48 cpv. 3 LB, Art. 80 LEF, Art. 81 cpv. 1 LEF, Art. 59 cpv. 2 LB, Art. 25 cpv. 3 LB, art. 80/81 LEF; Appeal Regarding Prescribed Stamp Duty Fine Enforcement: The court ruled that the applicable law for this enforcement, stemming from a procedure initiated before January 1, 1987, was the prior Stamp Duty Law, which stipulated a five-year prescription period for the collection claim starting from the due date of the tax, meaning the claim was prescribed by the time the enforcement order was served in late 1993, thereby accepting the appeal and overturning the lower court's decision.

Parole chiave

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autorizzazione all’esecuzione tassa di bollo multa fiscale citazione a comparire procedura fiscale riscossione dell'imposta Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 80/81 LEF

These articles, concerning definitive rejection of opposition based on an enforceable decision, were cited by the court when summoning the provisions governing the appeal itself, which resulted in the granting of the appeal.

art. 58 LALEF

This article, defining enforceable decisions for the purpose of Art. 80 LEF, was cited in the summoning of provisions governing the appeal.

art. 25 LB del 16 giugno 1966

This article, which determines the statute of limitations for the tax debt, was used as the substantive basis for granting the appeal by finding the claim prescribed.

art. 57 LB del 20 ottobre 1986

This article, concerning the application of previous law (LB of 16 June 1966), was cited in the summoning of provisions governing the appeal.

art. 68 cpv. 1 OTLEF

This article was cited in the final orders regarding the allocation of second instance legal costs (indemnities).

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Testo completo

Incarto n. 14.95.00064 · Lugano 13 marzo 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur-Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 13 dicembre 1993 da

__________ rappr. __________

Contro

__________ rappr. dall'avv. __________

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 25/29 novembre 1993 dell’UEF di Mendrisio;

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud con sentenza 28/30 marzo 1994 ha così deciso:

“1. L’istanza è accolta.

E` rigettata in via definitiva l’opposizione interposta da __________ __________, al precetto esecutivo n. __________ UEF di Mendrisio.

2. La tassa di giustizia fissata in Fr. 240.-- e le spese, da anticipare come di rito dall’istante, sono a carico di __________ che rifonderà all’istante l’importo di Fr. 300.-- a titolo di indennità.”

Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso, che con atto 11 aprile 1994 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

preso atto che con decreto presidenziale 28 aprile/3 maggio 1994 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti,

posti i seguenti

punti di giudizio

1. Deve essere accolta l’appellazione 11 aprile 1994 di __________, __________

2. Tassa di giustizia e indennità.

Ritenuto

in fatto

A. Con PE n. __________ del 25/29 novembre 1993 dell’UEF di Mendrisio lo __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 46’200.-- , indicando quale titolo di credito: ”Decreto multa del 10.04.1987 no. 16 del Dipartimento Finanze, Ufficio Bollo”.

Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.

B. Il procedente fonda la sua pretesa su un decreto 10 aprile 1987 del Dipartimento delle finanze (doc. B), che in seguito ad una contravvenzione contro la Legge sull’imposta di bollo e spettacoli cinematografici, ha applicato nei confronti dell’escusso, e di terze persone in solido, una sanatoria di Fr. 46’200.--, rendendolo responsabile del pagamento di tale importo. Il decreto doc. B è cresciuto in giudicato.

C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha sollevato tra l’altro l’eccezione di prescrizione del credito.

D. Con sentenza 28/30 marzo 1994 il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud ha accolto l’istanza respingendo l’eccezione di prescrizione, ritenuto che ex art. 48 cpv. 3 LB il credito d’imposta si prescrive in 10 anni.

E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso ribadendo l’eccezione di prescrizione.

Considerato

in

diritto

1.

a) Ex art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto dell’opposizione. Sono parificate alle sentenze esecutive entro il territorio del Cantone i decreti e le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (imposte, ecc.), a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva.

L’art.

58 della Legge cantonale 8 marzo 1911 di attuazione della LEF (LALEF) stabilisce che “sono parificati alle sentenze esecutive nel senso dell’art. 80 LEF: i decreti delle autorità amministrative e di polizia aventi carattere esecutivo, le bollette delle imposte, delle tasse e delle patenti cantonali e comunali”. Il giudice del rigetto deve esaminare d’ufficio se si realizzano nel caso concreto i presupposti per la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione.

Ex art. 27 della Legge sul bollo del 16 giugno 1966 le decisioni dell’Autorità preposta all’applicazione di tale legge sono parificate alle sentenze esecutive nel senso dell’art. 80 della LEF.

b) Per l’art. 81 cpv. 1 LEF “quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazionre o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata, ove l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, o che è stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero non dimostri che è prescritto.

c) Ex art. 57 cpv. 1 della Legge sull’imposta di bollo e spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986, entrata in vigore il 1. gennaio 1987 (art. 59 cpv. 2 LB) procedure di tassazione e contravvenzione aperte in applicazione della Legge sul bollo del 16 giugno 1966 prima dell’entrata in vigore della presente Legge rimangono soggette al diritto precedente.

d) Dal decreto 10 aprile 1987 del Dipartimento delle finanze doc. B si evince che la procedura di tassazione è stata aperta, prima del 1. gennaio 1987, in applicazione dell’art. 22 e ss. della LB del 16 giugno 1966. Di conse-guenza la procedura che ci occupa rimane soggetta alla LB del 16 giugno 1966

e) L’art. 25 della citata LB del 16 giugno 1966 prevede:

“L’azione per le contravvenzioni previste dalla presente legge si prescrive in cinque anni.

La prescrizione inizia dalla fine dell’anno durante il quale l’imposta è scaduta.

La prescrizione dell’azione non dispensa però dall’obbligo del pagamento del

diritto di bollo mancante, qualora ne venisse fatto un uso qualsiasi. Tale obbligo decade dopo trascorsi altri cinque anni.”

L’escusso ha fatto valere l’eccezione di prescrizione. Questa può concernere sia il

diritto di tassare, che il credito d’imposta.

aa) La prescrizione del diritto di tassare, con la quale si intende eccepire un vizio materiale, sostenendo che il decreto doc. B è stato emesso dopo 5 anni dalla fine del periodo di tassazione previsto dalla legge per iniziare la procedura di tassazione, è però inammissibile nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione, perchè essa mette in discussione il decreto di sanatoria posto alla base dell’esecuzione (cfr. sentenza del Tribunale federale, Camera di diritto pubblico, del 14 novembre 1973 in re S. SA; CEF 27 maggio 1992 in re

C. P. T c. E.A., 6 agosto 1976 in re C.S. c. A.P. ; CCC 26 agosto 1987 in re C.T. c. L., 26 agosto 1987 in re C.T. c. K.).

bb) L’art. 25 cpv. 3 LB prevede per il credito d’imposta una prescrizione di altri cinque anni. L’obbligo di pagamento si è prescritto per tanto il 10 aprile 1992, il decreto in esame doc. B essendo stato emesso il

10 aprile 1987, mentre il PE è stato notificato all'escusso solo il 29 novembre 1993.

D'altronde se anche si volesse considerare la prescrizione assoluta di 10 anni, pure in tal caso il credito in esame risulta prescritto, il contratto oggetto della procedura di tassazione, essendo stato concluso il 6 aprile 1981.

2. L’appello 11 aprile 1994 di __________ va quindi accolto.

Tassa di giustizia e indennità di seconda sede seguono la soccombenza, mentre non si assegnano indennità in sede pretorile all'appellante in mancanza di petitum in tal senso (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80/81 LEF, 58 LALEF, 25 LB del 16 giugno 1966 e 57 LB del 20 ottobre 1986, nonchè i disposti citati

PRONUNCIA

1. L’appello 11 aprile 1994 di ____________________, è accolto.

Di conseguenza la sentenza 28/30 marzo 1994 del Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud è così riformata:

“1. L’istanza

13 dicembre 1993 dello Stato del Cantone Ticino è respinta.

2. La tassa di giustizia di Fr. 240.--, da anticipare dall’istante, è a carico dello __________

2. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 350.--, già anticipata dall’appellante, è a carico __________ __________ che rifonderà a __________ Fr. 300.-- a titolo di indennità.

3. Intimazione:

- __________

Comunicazione alla Pretura di Mendriso-Sud

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria