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14.1995.62 • TRAC TI 14.1995.62 Generato dall'IA

Appeal Struck for Nonpayment of Fees; Recusal Motion Moot

Numero d'incarto 14.1995.62
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In a proceeding concerning an appeal against a decision on a concordatory moratorium, the appellate court struck the appeal from the docket because the appellant failed to pay the required advance on court fees after being formally notified of the deadline, rendering the connected motion for the recusal of the trial judges moot and likewise striking the recusal motion as it lost its object.

Regesto Legislator

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Art. 312 CPC, Art. 312 cpv. 2 CPC, 12 LTG; Appeal Struck for Nonpayment of Fees; Recusal Motion Moot: decide 1. L’appello 3 marzo 1995 di __________ è stralciato dai ruoli in seguito al mancato versamento dell’anticipo.

Parole chiave

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domanda di ricusazione utile legittimazione a ricorrere anticipo delle spese tardivo pagamento delle spese decadenza dal diritto di regresso Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 312 CPC

Cited in the reasoning as the basis for striking the appeal due to non-payment of the advance fee, which is reflected in order 1.

12 LTG

Cited in the reasoning alongside Art. 312 CPC as the basis for striking the appeal due to non-payment of the advance fee, which is reflected in order 1.

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Testo completo

Incarto n. 14.95.00062 · Lugano 7 aprile 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti ad hoc del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Chiesa, presidente Cocchi e Giani

segretario: · Petrini

chiamata a decidere la domanda di ricusazione 3 marzo 1995 nei confronti dei giudici ordinari componenti la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Cometta, Pellegrini e Zali, proposta da

__________

nella procedura d’appello di uguale data contro la decisione 21 febbraio 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, in materia di moratoria concordataria.

considerato: - che l’8 marzo 1995 la Camera adita in appello ha invitato l’appellante a versare un anticipo di fr. 300.-- sulle tasse e spese di giustizia, con la comminatoria dello stralcio dai ruoli dell’appello in caso di mancato pagamento (art. 312 CPC e 12 LTG);

- - che entro il termine del 27 marzo 1995, fissato all’appellante, l’anticipo non è stato effettuato;

- - che, decaduto l’appello, non si giustifica più nemmeno la procedura di ricusa, connessa con la trattazione della stessa impugnativa;

- che, in virtù del principio dell’economia processuale, questo giudice può decidere anche lo stralcio dell’appello in seguito al mancato versamento dell’anticipo;

richiamato l’art. 312 cpv. 2 CPC

decide 1. L’appello 3 marzo 1995 di __________ è stralciato dai ruoli in seguito al mancato versamento dell’anticipo.

2. Di conseguenza la domanda di ricusazione 3 marzo 1995 - nei confronti dei giudici __________, __________ e __________ - è pure stralciata dai ruoli poichè priva d’oggetto.

3. Non si prelevano spese, né tassa di giustizia.

4. Intimazione

- __________

Per la Camera esecuzione e fallimenti ad hoc del Tribunale di appello

Il presidente Il segretario