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14.1995.60 • TRAC TI 14.1995.60 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Costs

Numero d'incarto 14.1995.60
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off

Sintesi Legislator

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An appellant challenged a lower court's decision concerning a petition for a composition with the surrender of assets, but failed to remit the required advance payment for court costs to the appellate court by the specified deadline. Consequently, the appellate court struck the appeal from the rolls pursuant to the relevant procedural code article because the mandated advance payment was not made, rendering the appeal procedurally defunct.

Regesto Legislator

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Art. 312 CPC; Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Costs: Consequently, the appellate court struck the appeal from the rolls pursuant to the relevant procedural code article because the mandated advance payment was not made, rendering the appeal procedurally defunct.

Parole chiave

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anticipo delle spese anticipo termine processuale perentorio spese di mora opposizione tardiva abbandono definitivo del procedimento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 312 CPC

The appeal was struck from the rolls due to the non-payment of the advance, as per the threat made under this article.

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Testo completo

Incarto n. 14.95.00060 · Lugano 12 aprile 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Flavio Cometta, presidente, Francesco Pellegrini, Claudio Zali

segretario: · Dante Petrini

visto l'appello 6 marzo 1995 presentato da

__________, Contro

la decisione 27 febbraio 1995 del Segretario assessore della Pretura di Lugano nella procedura a dipendenza dell’istanza 13 febbraio 1995 tendente ad ottenere il beneficio del concordato con abbandono dell’attivo,

richiamata la diffida 9 marzo 1995 del presidente di questa Camera mediante la quale alla ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 27 marzo 1995 per effettuare sul c.c.p. 69-133.4 della Tesoreria del Tribunale di appello un deposito di fr. 300.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso;

decreta 1. L'appello 6 marzo 1995 di __________ avverso la decisione 27 febbraio 1995 del Segretario assessore della Pretora di Lugano, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

2. Intimazione:

- __________

Comunicazione alla Pretura Lugano, Sezione 5

Per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello

IlPresidente Il segretario