Withdrawal of Appeal Renders Execution Order Opposition Moot; Appellant Liable for Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant seeking to overturn a lower court's rejection of their request to provisionally set aside an opposition to an execution order withdrew their appeal; consequently, the appellate court struck the appeal from the rolls as moot, reasoning that the party causing the procedure to become without object is deemed the losing party for the purposes of costs and indemnities unless the parties agree otherwise, resulting in the appellant being responsible for the court fees and ordered to reimburse the opposing party's indemnity.
Regesto Legislator
Generato dall'IADTF 113 III 110 cons. 3a, Art. 66 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal Renders Execution Order Opposition Moot; Appellant Liable for Costs: La tassa di giustizia di Fr. 180.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico della __________ che rifonderà alla __________ Fr. 350.-- a titolo di indennità.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis jurisprudence was cited in the reasoning to establish the principle that the party causing the procedure to become moot is deemed to have lost for the purposes of costs and indemnities, which informed the order on costs.
Although not explicitly cited as 'Art. 66 al. 1 LTF' in the dispositive, the order on costs (item 2) imposing court fees and indemnities follows the standard procedure for handling costs in such situations, which is governed by the LTF provisions on costs.
Testo completo
Incarto n. 14.95.00056 · Lugano 22 maggio 1995/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, la vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 8 dicembre 1994 da
__________ patr. dall'avv. __________ Contro
__________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 3/4 novembre 1994 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 16 febbraio 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di Fr. 120.-- da anticipare dalla parte istante è a suo carico con l’obbligo di rifondere alla contro parte Fr. 350.-- a titolo di indennità.”
Decisione tempestivamente dedotta in appello dalla procedente che con atto 27 febbraio 1995 ha postulato l’accoglimento dell’istanza;
con osservazioni 22 marzo 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto dello scritto 25 aprile 1995 della patrocinatrice dell’appellante che ha dichiarato di ritirare l’appello;
considerato che il ritiro dell’appellazione ne comporta lo stralcio siccome la procedura è divenuta priva d’oggetto;
ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;
considerato che le parti non hanno comunicato accordo alcuno;
pronuncia:
1. L’appello
27 febbraio 1995 della __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
2. La tassa di giustizia di Fr. 180.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico della __________ che rifonderà alla __________ Fr. 350.-- a titolo di indennità.
3. Intimazione a: - avv. __________ - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria