Appeal Against Rejection of Opposition to Payment Order for Unpaid Rent
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal challenged the provisional rejection of an opposition to a payment order seeking unpaid rent for July 1994, based on a lease agreement; the appellate court upheld the initial decision because the lease agreement constituted a valid written acknowledgment of debt under the relevant execution law, and furthermore, the appellant's objections regarding delayed possession and contractual breaches were dismissed as procedurally inadmissible because they were raised for the first time on appeal, contrary to the rules prohibiting the introduction of new facts or exceptions at that stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 82 LEF, Art. 82 cpv. 1 LEF, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 68 cpv. 1 OTLEF, Art. 67 OTLEF, Art. 54 OTLEF; Appeal Against Rejection of Opposition to Payment Order for Unpaid Rent: b) Il contratto di locazione doc. B, come correttamente ritenuto in sede pretorile, costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per il canone di locazione del mese di luglio 1994.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was rejected because the lease agreement constitutes a valid recognition of debt under this article, which was the basis for the provisional rejection of opposition.
This procedural rule was cited because the appellant's new exceptions were deemed inadmissible on appeal.
This article was cited in relation to the non-assignment of indemnities in the final costs decision.
This article was cited concerning the general principle applied to the costs assessment.
This article was cited in relation to the determination of court fees.
This article was cited in relation to the determination of court fees.
Testo completo
Incarto n. 14.95.00038 · Lugano 7 agosto 1995/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 21 novembre 1994 da
__________ __________ Contro
__________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’8 agosto/18 novembre 1994 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 26 gennaio 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via provvisoria per Fr. 14’333.35 più interessi al 7% dall’1.7.1994.
2. La tassa di Fr. 120.-- da anticipare dalla parte istante è a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 270.-- a titolo di indennità”.
Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa, che con atto 6 febbraio 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
preso atto che con decreto presidenziale 9/13 febbraio 1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. Con PE __________del 8 agosto/11 novembre 1994 dell’UE di Lugano __________ e __________ hanno escusso la __________ per l’incasso di Fr. 14’333.35 oltre interessi al 7% dal 1. luglio 1994, indicando quale titolo di credito:”canone di locazione bar e sala bingo dal 1.7.1994 al 31.7.1994.”
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, i procedenti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. I procedenti fondano la loro pretesa su un contratto di locazione concluso il 15 giugno 1993 con la __________ (doc. B) concernente una superficie di 165 o/oo situata nello stabile __________, mapp. __________a __________. Il canone di locazione è stato fissato in Fr. 172’000.-- pagabili in rate trimestrali anticipate. In caso di ritardo nel pagamento la conduttrice si è impegnata a pagare un interesse di mora del 7%.
I creditori pretendono il pagamento del canone di locazione di Fr. 14’333.35 per il.mese di luglio 1994.
C. L’escussa non è comparsa all’udienza di contraddittorio.
D. Con sentenza 26 gennaio 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza, argomentando che il contratto di locazione doc. B costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
E. Contro la sentenza pretorile si è aggravata l’escussa sostenendo che l’inizio del contratto di locazione è stato posticipato al 1. dicembre 1993 con un pregiudizio finanziario di Fr. 80’000.--. Il 30 settembre 1993 è stato concluso un contratto di locazione per 72 posteggi. Questi non sarebbero stati tuttavia messi a disposizione come da contratto. Inoltre il verbale di consegna 1. dicembre 1992 non è stato firmato da due dei suoi membri del Consiglio di amministrazione e azionisti. D’altro canto l’oggetto della locazione non è stato consegnato in perfetto ordine e sarebbe rimasto tale, ad eccezione del collaudo e dell’avviamento dell’impianto di climatizzazione, avvenuto solo all’inizio di settembre 1994, con un danno per la __________ di Fr. 100’000.--
Considerato
in
diritto:
1.
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il contratto di locazione doc. B, come correttamente ritenuto in sede pretorile, costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per il canone di locazione del mese di luglio 1994.
c) Le eccezioni dell’appellante, sollevate per la prima volta in sede di appello, non essendo comparsa all’udienza di contraddittorio, sono proceduralmente irrite, ritenuto che ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni. Il rigetto provvisorio dell’opposizione pronunciato in prima sede va pertanto confermato.
2. L’appello
6 febbraio 1995 __________ va di conseguenza respinto.
La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso, non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 321 cpv. 1 lett. b CPC, nonchè i disposti citati
pronuncia
1. L’appello
6 febbraio 1995 __________ a, è respinto.
2. La tassa di giustizia di Fr. 180.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di ____________________
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria