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14.1995.31 • TRAC TI 14.1995.31 Generato dall'IA

Debtor's Procedural Costs in Bankruptcy Appeal

Numero d'incarto 14.1995.31
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The appellate court reviewed a bankruptcy ruling issued by the lower court, which had declared bankruptcy based on multiple creditor requests without first holding a full adversarial hearing for the debtor. The debtor appealed, not against the bankruptcy declaration itself, but against the ruling that made them responsible for advancing the initial procedural costs, arguing this responsibility was unfair because they were denied the right to be heard to potentially withdraw their request and avoid such costs. The court upheld the appeal, reasoning that the fundamental right to be heard, guaranteed by constitutional and procedural law, had been violated against this specific appellant; consequently, while the bankruptcy declaration remained valid due to other unchallenged requests, the appellant could not be held responsible for advancing the procedural expenses until the first creditors' meeting.

Regesto Legislator

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Art. 169 LEF, Art. 387 cpv.1 CPC, Art. 4 Cost, Art. 235 LEF, Art. 67 OTLEF; Debtor's Procedural Costs in Bankruptcy Appeal: The debtor appealed, not against the bankruptcy declaration itself, but against the ruling that made them responsible for advancing the initial procedural costs, arguing this responsibility was unfair because they were denied the right to be heard to potentially withdraw their request and avoid such costs. The court upheld the appeal, reasoning that the fundamental right to be heard, guaranteed by constitutional and procedural law, had been violated against this specific appellant; consequently, while the bankruptcy declaration remained valid due to other unchallenged requests, the appellant could not be held responsible for advancing the procedural expenses until the first creditors' meeting.

Parole chiave

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udienza fallimentare spese di procedura diritto di essere sentito opposizione tardiva debito della massa danno ai creditori Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 169 LEF

The final order clarifies that the appellant is not considered among the creditors responsible for the anticipation of expenses cited under this article in the lower court's decision.

art. 235 LEF

The final order clarifies that the appellant is not considered among the creditors responsible for the anticipation of expenses cited under this article in the lower court's decision.

art. 67 OTLEF

The court decided not to levy the judicial fee based on the peculiarities of the case, citing this article.

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Testo completo

Incarto n. 14.95.00031 · Lugano 20 aprile 1995/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella procedura fallimentare dipendente dall’istanza presentata il 13 gennaio 1995 da

____________________ (patrocinato dallo Studio legale __________) Contro

__________ titolare della ditta individuale __________

procedura congiunta con altre due dipendenti da istanze fallimentari promosse da __________ (5 gennaio 1995) e da __________, (19 gennaio 1995), in cui il Pretore di Locarno-Campagna ha decretato il 26 gennaio 1995, per quanto qui di rilievo:

“1. E’ dichiarato il fallimento di __________, titolare della ditta individuale __________, con effetto 26 gennaio 1995 alle ore 15.00.

§. I creditori sono avvertiti che sono responsabili delle spese fino alla prima adunanza dei creditori (art. 169 e 235 LEF).

3. Le spese e la tassa di giustizia di Fr. 150.--, da anticipare dalle parti istanti, sono a carico del fallito”;

sentenza tempestivamente dedotta in appello il 6 febbraio 1995 da __________ che ne postula la riforma limitatamente al carico delle spese nella forma della loro anticipazione, ritenuto che il fallimento non può essere decretato sulla base di un’istanza che non è stata oggetto di contraddittorio;

esaminati atti e documenti;

posti i seguenti

punti di giudizio: 1. se deve essere accolta l'appellazione 6 febbraio 1995 di __________;

2. tassa di giustizia e ripetibili.

Considerato

in fatto e in diritto: che tre creditori (tra cui l’appellante) hanno chiesto il fallimento, poi concesso il 26 gennaio 1995 prima ancora che avesse luogo l’udienza di contraddittorio fissata per __________ per il 6 febbraio 1995;

che con l’appello in esame __________ non censura il fatto che sia stato dichiarato il fallimento ma solo che, non essendosi potuta esprimere in sede di contraddittorio, non ha potuto determinarsi come sarebbe stato suo diritto, ad esempio ritirando l’istanza per evitare di dover anticipare le spese ex art. 169 LEF;

che il diritto di essere sentito, dedotto dall'art. 387 cpv.1 CPC oltre che dall'art.

4 Cost., va tutelato anche nella procedura sommaria di fallimento;

che __________ è legittimata all’appello, il gravamen realizzandosi nel dover anticipare, unitamente ad altri due creditori, le spese ex art. 169 LEF fino alla prima adunanza dei creditori (art. 235 LEF);

che il diritto di essere sentito è stato nel caso di specie disatteso nei confronti di __________;

che il pronunciato fallimentare, dipendente da altre due procedure per le quali non vi è disputa su vizi procedurali di qualsivoglia natura, resta pienamente operante, salvo sulla corresponsabilità di __________ per l’anticipazione delle spese che non può essere a carico di chi non si è potuto esprimere in sede di contraddittorio;

che per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia (art.

67 OTLEF) mentre l’errore pretorile determina il carico allo Stato dell’indennità a favore di __________;

richiamati gli art. 168, 169 e 174 LEF,

pronuncia: 1. L'appellazione 6 febbraio 1995 __________, è accolta.

1.1 Di conseguenza la sentenza 26 gennaio 1995 del Pretore di Locarno-Campagna è precisata nel senso che con “creditori responsabili delle spese” al dispositivo n. 1. § e con “parti istanti” al dispositivo n. 3 non va considerata __________

2. Non si preleva la tassa di giustizia.

3. Lo __________ rifonderà a __________ Fr. 200.-- di indennità.

4. Intimazione a:

- __________

Comunicazione a:

- Pretura di Locarno-Campagna;

- Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria: