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14.1995.27 • TRAC TI 14.1995.27 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numero d'incarto 14.1995.27
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appeal sought the provisional rejection of an opposition to an enforcement order, following a lower court decision that dismissed the initial application and allocated associated costs to the applicant. The appellate court declared the appeal null and void because the filing failed to meet mandatory procedural requirements under the relevant code, specifically lacking the required statements of the appeal requests and the factual and legal grounds supporting it, resulting in the appellant bearing the appeal costs.

Regesto Legislator

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Art. 309 CPC, Art. 309 cpv. 5 CPC, art. 67 e 68 OTLEF; Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The appellate court declared the appeal null and void because the filing failed to meet mandatory procedural requirements under the relevant code, specifically lacking the required statements of the appeal requests and the factual and legal grounds supporting it, resulting in the appellant bearing the appeal costs.

Parole chiave

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decisioni incidentali istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione requisiti di motivazione carcerazione cautelativa eccezione di incostituzionalità impugnabilità della decisione di rinvio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 309 CPC

The appeal was declared null based on the lack of required formalities under this article.

art. 67 e 68 OTLEF

These articles relate to the imposition of court costs, determining that the court fee is charged to the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 14.95.00027 · Lugano 12 luglio 1995B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 ottobre 1994 da

__________ contro

__________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 29 agosto/1. settembre 1994 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 16/17 gennaio 1995 ha così deciso:

“1. L’istanza è respinta.

2. La tassa di Fr. 150.--, da anticipare dalla parte istante rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 350.-- a titolo di indennità.”

Decisione tempestivamente dedotta in appello dalla procedente con atto 18 gennaio 1995;

esaminati atti e documenti,

considerato

in fatto e in diritto

- che con sentenza 16/17 gennaio 1995 la Pretore ha integralmente respinto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione presentata dalla __________

- che con atto 18 gennaio 1995 la __________ si è aggravata contro il pronunciato pretorile nei seguenti termini:

“in riferimento all’udienza avuta il 16 gennaio c.m., concernente l’incarto N. __________, facciamo domanda di ricorso per l’istanza respinta.

Rimaniamo a vostra completa disposizione per ulteriori ragguagli in merito e presentiamo i nostri più distinti saluti.”

- che forma e contenuto dell’appello sono disciplinati all’art. 309 CPC che al cpv. 2 elenca, tra l’altro, sub:

e) le domande d’appello;

f) i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda l’appello;

- che l’atto di appello manca manifestamente e irrimediabilmente delle formalità di cui all’art. 309 cpv. 2 lett. e) e f) CPC;

- che per l’art. 309 cpv. 5 CPC la mancanza delle pregresse formalità trae seco la declaratoria di nullità dell’appello;

- che l’appellazione si riduce all’apodittica formulazione di un’opposizione totale alla sentenza pretorile16/17 gennaio 1995 tanto irrituale quanto inconcludente.;

- che ne consegue, per espressa disposizione di legge, la nullità dell’atto (cfr. CEF

4 luglio 1989 in re V.R. c. H.S., 14 novembre 1988 in re U. c. S.M., 19 maggio 1980 in Rep 1981 p. 411 e 17 marzo 1977 in Rep 1978 p. 369; II CC 3 ottobre 1988 in re A. c. B., 15 aprile 1988 in re C. & G. c. L., 26 agosto 1982 in Rep 1984 p. 167; I CC 12 gennaio 1984 in Rep 1985 p. 93);

- che la tassa di giustizia è a carico dell’appellante, mentre non si assegnano indennità, per carenza di petitum in tal senso, non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF);

per i quali motivi,

visti i disposti citati, in particolare l’art. 309 CPC,

pronuncia

1. L’appello

18 gennaio 1995 __________, è dichiarato nullo.

2. La tassa di giustizia di Fr. 225.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________

3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria: