Bankruptcy Appeal Admitting Pre-Ruling, Post-Filing Payment Proof
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA lower court declared bankruptcy based on a creditor's petition, but the debtor appealed, asserting the debt had been paid before the bankruptcy ruling and submitting proof dated after the ruling. The appellate court ruled that while new facts in the strict sense are generally inadmissible on appeal in bankruptcy proceedings, it would admit "pseudo-new facts"—relevant facts that occurred *before* the initial ruling but were not known to the first judge—if they would have precluded the bankruptcy declaration and were not merely an attempt to evade the bankruptcy's effects. Finding the submitted documentation sufficient proof of payment before the declaration, the appellate court accepted the appeal, annulled the bankruptcy decree, but assessed the appeal costs against the appellant due to their non-appearance in the initial proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 LEF, Art. 387 CPC, Art. 388 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 54 OTLEF, Art. 68 cpv. 1 OTLEF; Bankruptcy Appeal Admitting Pre-Ruling, Post-Filing Payment Proof: The appellate court ruled that while new facts in the strict sense are generally inadmissible on appeal in bankruptcy proceedings, it would admit "pseudo-new facts"—relevant facts that occurred *before* the initial ruling but were not known to the first judge—if they would have precluded the bankruptcy declaration and were not merely an attempt to evade the bankruptcy's effects. Finding the submitted documentation sufficient proof of payment before the declaration, the appellate court accepted the appeal, annulled the bankruptcy decree, but assessed the appeal costs against the appellant due to their non-appearance in the initial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble of the decision, relevant to the appeal procedure reviewed by the court.
Cited in the preamble of the decision, concerning the summary procedure applicable to the bankruptcy application.
Cited in the preamble of the decision, concerning the appeal rules relevant to this decision.
Cited in the reasoning section to assign the costs of the first instance to the appellant because they did not appear.
Cited in the reasoning section to rule that no indemnities are awarded.
Testo completo
Incarto n. 14.95.00206 · Lugano 28 febbraio 1996 /B/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall’istanza 2 agosto 1995 di
__________ contro
__________
rilevato che con sentenza 11 dicembre 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato:
*"1. E` pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da lunedì __________ alle ore 14.00.*
2/3/4 *omissis".*
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 18 dicembre 1995 da __________ che ne postula l'annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 19/20 dicembre 1995 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 2 agosto 1995 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr. 3’650.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del __________ alle ore
14.30 l'escusso non è comparso.
C. L'appellante adduce di aver saldato il suo debito prima della pronuncia del fallimento e produce uno scritto della creditrice datato 15 dicembre 1995 in cui viene dichiarato che il debito è stato pagato il 7 dicembre 1995 (doc. F).
Considerato
in diritto: 1. L'appellante adduce per la prima volta in sede d'appello, di aver saldato il suo debito prima della dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C.
a) La questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile cantonale, atteso che per l'art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di ricorso di cui all'art. 174 LEF.
Per gli art.
385 ss. CPC l'istanza di fallimento è trattata con la procedura sommaria (cfr. in particolare l'art. 387 CPC).
Contro la decisione in prima sede del pretore è dato il rimedio dell'appellazione a questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa particolarità, l'art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano l'istituto dell'appello. Queste escludono, in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr., tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA).
La scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l'ammissibilità di nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF 8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p. 4-5.
Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi).
2. Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso costituisce prova sufficiente del pagamento effettuato dall'appellante ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato.
3. La tassa di giustizia è a carico dell'appellante, siccome non comparso avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 OTLEF).
Non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC, nonchè i disposti citati
pronuncia: I. L'appello è accolto.
Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:
*"1. La dichiarazione di fallimento __________ pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. n. FA.95.00687, nei confronti di __________, è annullata.*
2. La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a carico di __________.*
3. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a carico di __________.”*
II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria