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14.1995.203 • TRAC TI 14.1995.203 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing in Bankruptcy Case

Numero d'incarto 14.1995.203
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In an appeal against a lower court's dismissal of a bankruptcy petition, the appellate court found the appeal inadmissible because it was filed late, as the ten-day appeal period for summary proceedings, which began the day after the appellant received the judgment (November 25, 1995), expired on December 4, 1995, rendering the appeal dated December 7, 1995, untimely.

Regesto Legislator

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Art. 131 cpv. 1 CPC, art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC, Art. 66 cpv. 1 LTF; Appeal Dismissed for Untimely Filing in Bankruptcy Case: pronuncia: 1. L’appellazione 6/7 dicembre 1995 della Cassa compensazione __________, è irricevibile siccome tardiva.

Parole chiave

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deposito tardivo domanda di fallimento disdetta tardiva opposizione tardiva compensazione nel fallimento revoca dell'esecutore testamentario Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC

These articles define the procedural rules applied to declare the appeal inadmissible due to being untimely.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the imposition of court costs in order 2 implicitly relates to the rules governing the allocation of costs in appeal proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 14.95.00203 · Lugano 05 gennaio 1996 B/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini, Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella procedura fallimentare promossa con istanza 31 ottobre 1995 da

__________ contro

__________,

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 novembre 1995 ha così pronunciato:

*“1. L’istanza è respinta.*

*2. La tassa di giustizia di Fr. 80.-- da anticipare dalla parte istante, resta a suo carico.”*

Decisione dedotta in appello dalla Cassa Compensazione __________ con atto datato 7 dicembre 1995, pervenuto alla Pretura del Distretto di Lugano lo stesso giorno;

esaminati atti e documenti;

considerato

in fatto e in diritto:

- che la sentenza della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è stata intimata il

23 novembre 1995;

- che secondo la ricerca postale l’appellante l’ha ricevuta il 24 novembre 1995;

- che nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni (art.

308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC);

- che nella concreta fattispecie il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere il 25 novembre 1995, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 24 novembre 1995, giorno della ricezione della sentenza da parte dell’appellante,

che pertanto il termine per appellare è giunto a scadenza il 4 dicembre 1995, donde l’irrimediabile tardività dell’atto di appello datato 7 dicembre 1995, ma spedito il 6 dicembre 1995 (cfr. timbro postale);

- che la tassa di giustizia va a carico dell’appellante;

per questi motivi, richiamati i disposti citati, segnatamente gli art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC

pronuncia: 1. L’appellazione 6/7 dicembre 1995 della Cassa compensazione __________, è irricevibile siccome tardiva.

2. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- è a carico della Cassa compensazione __________.

3. Intimazione:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria: