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14.1995.201 • TRAC TI 14.1995.201 Generato dall'IA

Leasing Debtor Termination Notice Validity in Enforcement Proceedings

Numero d'incarto 14.1995.201
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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A debtor appealed the provisional rejection of their opposition to an enforcement order based on a leasing contract, arguing that their termination notice was effective immediately, thereby stopping further monthly payments. The appellate court partially upheld the appeal, reasoning that while the leasing contract constituted a recognition of debt under execution law, the termination notice did not comply with the required thirty-day notice period for the end of the month but was effective for the next available termination date, thus limiting the recognized debt to five monthly installments, accrued contractual interest up to that date, and documented administrative fees, while subsequent claims were invalid under the relevant execution provision.

Regesto Legislator

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Art. 2 delle, Art. 82 cpv. 1 LEF, Art. 82 LEF, art. 67 OTLEF, art. 68 OTLEF, art. 51 OTLEF; Leasing Debtor Termination Notice Validity in Enforcement Proceedings: The appellate court partially upheld the appeal, reasoning that while the leasing contract constituted a recognition of debt under execution law, the termination notice did not comply with the required thirty-day notice period for the end of the month but was effective for the next available termination date, thus limiting the recognized debt to five monthly installments, accrued contractual interest up to that date, and documented administrative fees, while subsequent claims were invalid under the relevant execution provision.

Parole chiave

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validità dell'esecuzione risoluzione di contratto leasing autorizzazione all’esecuzione termine di disdetta "Validità provvisoria" Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 82 LEF

This article is explicitly cited as the legal basis for the decision to partially uphold the appeal, confirming the existence of a recognized debt for provisional rejection of opposition.

art. 67 OTLEF

Cited in the reasoning section for the allocation of court costs in the second instance (though the specific allocation is detailed in order II).

art. 68 OTLEF

Cited in the reasoning section regarding the non-assignment of compensation in the second instance.

art. 51 OTLEF

Cited in the reasoning section regarding the allocation of court costs based on the outcome of the appeal.

art. 54 OTLEF

Cited in the reasoning section regarding the allocation of court costs based on the outcome of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 14.95.00201 · Lugano 7 ottobre 1996 B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 ottobre 1995 da

__________ rappr. da: __________ contro

__________ patr. da: Studio legale __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 25/27 settembre 1995 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 novembre 1995 ha così deciso:

“1. L’istanza é accolta e, di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo é rigettata in via provvisoria per Fr. 12’347.30 ed interessi al 12% dal 1. settembre 1995 su Fr. 11’976.--.

2. La tassa di giustizia in Fr. 120.--, da anticipare dalla parte istante, é posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 280.-- a titolo di indennità.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 1. dicembre 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili e in via subordinata l’accoglimento parziale dell’istanza con il conseguente rigetto provvisorio dell’opposizione per Fr. 9’980.-- oltre interessi di mora contrattuali fino al

31 luglio 1995 per Fr. 199.60 e spese di richiamo ed interessi al 12% dal 1. agosto 1995 su Fr.

9’980.--, con tassa di giustizia per 3/4 a carico dell’escusso e l’assegnazione di ripetibili;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

rilevato che con decreto presidenziale 4/5 dicembre 1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;

ritenuto

in fatto

A. Con PE n. __________del 25/27 settembre 1995 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso la __________ per l’incasso di Fr. 12’347.30 oltre interessi al 12% dal 1. settembre 1995, indicando quale titolo di credito: “Contratto di leasing del __________- canoni di noleggio scaduti più spese ed interessi di mora”.

Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

B. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di leasing di un’autovettura e le relative condizioni generali, sottoscritto dalle parti il 12 ottobre 1993. L’inizio del contratto era previsto per il 14 marzo 1993 con durata fino al 13 ottobre 1996. Il canone leasing mensile é stato fissato in Fr. 1’996.--. La procedente pretende il pagamento di sei canoni per i mesi da marzo a settembre 1995 per complessivi Fr. 11’976.-- oltre interessi al 12%, Fr. 329.30 quali interessi di mora contrattuali e Fr. 42.-- spese di richiamo.

C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha sostenuto che secondo l’art. 2 delle Condizioni generali il contraente aveva la possibilità di disdire il contratto leasing. Con scritto 17 marzo 1995 essa ha disdetto il citato contratto per la fine di marzo 1995. Inoltre le spese di richiamo di Fr. 42.-- non sono previste dal contratto.

D. Con sentenza 23 novembre 1995 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che il contratto di leasing doc. A costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. In prima sede è stato rilevato che la disdetta doc. 2, essendo datata 17 marzo 1995, non é pervenuta nel termine previsto, per cui i canoni sono ancora dovuti almeno fino alla fine del seguente periodo di tre mesi. Dallo scritto 24 agosto 1995, rimasto incontestato, emerge che l’auto oggetto del leasing a quel momento non era ancora stata depositata né presso la procedente, né presso la succursale di __________, per cui l’escussa é rimasta responsabile del pagamento dei canoni di leasing fino a regolare deposito del veicolo e conseguente sottoscrizione di un nuovo contratto con un nuovo contraente. In sede pretorile è stata riconosciuta la pretesa di Fr. 42.-- per spese di richiamo, essendo fondate su valido riconoscimento di debito, in quanto previste dalle condizioni generali e documentate.

E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.

Considerato

in

diritto

1.

a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).

b) Al punto 2 delle Condizioni generali allegate al contratto di leasing doc. A é prevista la possibilità di disdire il contratto per la fine di ogni periodo di tre mesi con un preavviso scritto di 30 giorni.

La disdetta datata 17 marzo 1995 (doc. 2), pronunciata dall’escussa per il 31 marzo 1995, non può di conseguenza essere ritenuta valida per la fine di marzo 1995, non ossequiando i termini previsti nelle Condizioni generali. Essa ha però esplicato i suoi effetti, provocando lo scioglimento del contratto, per il prossimo termine utile di disdetta e cioè, ritenuto il preavviso di 30 giorni, per la fine di luglio 1995 come riconosce espressamente l'escussa (cfr. appello punto 4 p. 4). La debitrice è pertanto obbligata a pagare il canone mensile di Fr. 1’996.-- fino al giorno dello scioglimento del contratto, ossia per i mesi da marzo fino a luglio 1995, complessivamente Fr. 9’980.-- come peraltro l'escussa ha ammesso nella subordinata. Dopo questo termine il doc. A non costituisce più riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.

Il punto 4. del doc. A prevede Fr. 15.-- per ogni estratto conto dettagliato e Fr. 6.-- per ogni richiamo. Risultando agli atti un estratto conto (doc. C) e due richiami (doc. D e E ) per le spese è giustificato l’importo di Fr. 27.--.

Pertanto il contratto di leasing doc. A costituisce valido riconoscimento di debito per Fr. 9’980.--, Fr. 199.60 interessi contrattuali fino al 31 luglio 1995, riconosciuti dall'escussa nella subordinata, Fr. 27.-- spese oltre a interessi al 12% dal 1. agosto 1995 su Fr. 9’980.--.

2. L’appello 1. dicembre 1995 della __________ è parzialmente accolto.

La tassa di giustizia segue il grado di soccombenza, mentre in seconda sede non si assegnano indennità in mancanza di petitum in tal senso (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia

I. L’appello

1. dicembre 1995 della __________, è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 23 novembre 1995 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, è così riformata:

“1. L’istanza 5 ottobre 1995 della __________, è parzialmente accolta.

Di conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________del 25/27 settembre 1995 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per Fr. 9’980.--, Fr.

199.60 interessi contrattuali fino al 31 luglio 1995, Fr. 27.-- spese oltre a interessi al 12% dal 1. agosto 1995 su Fr. 9’980.--.

2. La tassa di giustizia di Fr. 120.--, già anticipata dall’istante è per 1/6 a carico della __________ e per 5/6 a carico della __________ la quale rifonderà alla Banca __________ Fr. 185.-- quale parte di indennità.”

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 180.--, già anticipata dall’appellante, è per 1/6 a carico della __________ e per 5/6 a carico della __________.

III. Intimazione: - __________

Comunicazione ala Pretura di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria