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14.1995.197 • TRAC TI 14.1995.197 Generato dall'IA

Creditor v. Debtor on Execution Objection Based on Insufficient Acknowledgment of Debt

Numero d'incarto 14.1995.197
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A creditor sought provisional rejection of an objection to an execution order based on an invoice, delivery note, and offer, but the court of appeal reversed the lower court's decision, ruling that the documentation failed to constitute a valid written acknowledgment of debt under the relevant law because the documents either referred to a different entity as the recipient or lacked the debtor's signature, which is a mandatory requirement for summary debt recognition procedures.

Regesto Legislator

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Art. 82 LEF, Art. 82 cpv. 1 LEF, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF; Creditor v. Debtor on Execution Objection Based on Insufficient Acknowledgment of Debt: b) Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello é esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.

Parole chiave

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requisito della firma riconoscimento di debito opposizione al precetto esecutivo domanda di fallimento procedura per direttissima precetto esecutivo Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 82 LEF

The court explicitly mentions this article as the basis for rejecting the provisional rejection of the opposition due to the lack of a valid debt acknowledgment against the appellant.

art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF

These articles govern the allocation of court fees and indemnities following the outcome of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 14.95.00197 · Lugano 22 agosto 1996/B/fc/bsn · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini, Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 26 settembre 1995 da

__________ contro

__________ patr. da: avv. __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 1. settembre 1995 dell’UEF di Bellinzona;

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 10/13 novembre 1995 ha così deciso:

“1. È rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell’UEF di Bellinzona per la somma di Fr. 9’438.45 oltre interessi al 5% dal 19.2.95 e spese.

2. La tassa di giustizia globale di Fr. 100.-- da anticipare dalla parte istante é a carico della convenuta che rifonderà alla controparte Fr. 100.-- a titolo di indennità.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 16 novembre 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

ritenuto

in fatto

A. Con PE n. __________del 1. settembre 1995 dell’UEF di Bellinzona la __________ ha escusso la __________ per l’incasso di Fr. 9’438.45 oltre interessi all’8% dal

19 febbraio 1995, indicando quale titolo di credito: “Fattura no. __________del 18.01.1995.”

Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

B. La procedente fonda la sua pretesa sull’offerta 5 gennaio 1995 per la fornitura di materiale diverso (doc. B), il bollettino di consegna 17 gennaio 1995 (doc. C), la fattura 18 gennaio 1995 per l’importo di Fr. 9’438.45 (doc. D) e diversi richiami di pagamento (doc. E).

C. All’udienza di contraddittorio l’escussa non é comparsa.

D. Con sentenza 10 novembre 1995 il Segretario assessore della pretura di Bellinzona ha accolto parzialmente l’istanza argomentando che la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. Gli interessi di mora sono stati tuttavia riconosciuti solo al tasso legale del 5%, non avendo la procedente fornito prova alcuna in merito al tasso dell’8% posto in esecuzione.

E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa negando la sua legittimazione passiva, la documentazione prodotta essendo stata indirizzata alla __________ e agli atti mancando qualsivoglia documento da lei firmato.

Considerato

in diritto

1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.

82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).

b) Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello é esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.

Tuttavia il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).

c) Il riconoscimento di debito giustifica il rigetto dell’opposizione contro chi é designato nel titolo quale debitore (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 20 p. 45).

d) Dall’esame della documentazione agli atti risulta che l’offerta doc. B è stata indirizzata alla “__________ ”, mentre il bollettino di consegna doc. C, la fattura doc. D, gli estratti conto 9 marzo 1995 risp. 22 agosto 1995, così come la diffida di pagamento 26 luglio 1995 (doc. E) indicano quale destinataria la “__________ documenti ed in particolare il bollettino di consegna doc. C, unico documento controfirmato, non designano quale destinataria la qui escussa __________ che di conseguenza non può essere ritenuta quale debitrice della pretesa posta in esecuzione. D’altro canto dalla documentazione agli atti emerge che la creditrice stessa, sulla domanda di esecuzione 23 agosto 1995, ha indicato quale debitrice la __________ Non figurando agli atti nei confronti della __________ valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione della __________ va respinta. Il rigetto dell’opposizione è infatti retto dalle rigide esigenze della procedura sommaria, che permette al creditore di evitare la procedura ordinaria e di ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione solo qualora egli disponga di un riconoscimento di debito scritto (cfr. DTF 106 III 100).

2. L’appello

16 novembre 1995 della __________ va quindi accolto.

Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia

I. L’appello

16 novembre 1995 __________, è accolto.

Di conseguenza la sentenza 10/13 novembre 1995 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona è così riformata:

“1. L’istanza

26 settembre 1995 della __________, è respinta.

2. La tassa di giustizia di Fr. 100.--, già anticipata dall’istante, è a carico della __________

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________, che rifonderà alla __________ Fr. 200.-- a titolo di indennità.

III. Intimazione:

- __________

Comunicazione alla Pretura di Bellinzona

per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria