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14.1995.196 • TRAC TI 14.1995.196 Generato dall'IA

Creditor's Appeal Against Rejection of Provisional Setting Aside of Opposition to Payment Order Based on Conditional Debt Acknowledgement

Numero d'incarto 14.1995.196
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought the provisional setting aside of an opposition to a payment order based on a letter detailing a conditional obligation for the debtor to pay Fr. 8,000, to be retained or returned based on future professional collaboration or a time limit. The lower court rejected the request, and the appeal was lodged, with the appellant arguing the conditions for repayment of the Fr. 8,000 had been met. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the document presented as evidence of debt recognition under the relevant enforcement act lacked the necessary legal certainty because the two pages appeared disconnected, preventing the court, within the limited scope of provisional proceedings, from confirming that the sum was clearly determinable under objective criteria, thereby invalidating the basis for provisional relief.

Regesto Legislator

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Art. 82 cpv. 1 LEF, Art. 82 LEF, art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF; Creditor's Appeal Against Rejection of Provisional Setting Aside of Opposition to Payment Order Based on Conditional Debt Acknowledgement: 8,000, to be retained or returned based on future professional collaboration or a time limit. The lower court rejected the request, and the appeal was lodged, with the appellant arguing the conditions for repayment of the Fr. 8,000 had been met. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the document presented as evidence of debt recognition under the relevant enforcement act lacked the necessary legal certainty because the two pages appeared disconnected, preventing the court, within the limited scope of provisional proceedings, from confirming that the sum was clearly determinable under objective criteria, thereby invalidating the basis for provisional relief.

Parole chiave

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pagamento provvisorio domanda d'esecuzione rigetto provvisorio dell'opposizione causa dell'obbligazione certezza del diritto impugnazione della cancellazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 82 LEF

This article defining the recognition of debt was the main legal ground for rejecting the request for provisional lifting of the opposition.

art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF

These articles were cited in relation to the imposition of court fees and indemnity costs following the rejection of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 14.95.00196 · Lugano 13 novembre 1996 /B/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini vicepresidente, Cocchi e Chiesa, (in sostituzione dei giudici Cometta e Zali, assenti)

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 31 agosto 1995 da

__________ patr. dall'avv. __________ contro

__________ patr. dall'avv. __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 16/28 novembre 1994 dell’UEF di Bellinzona;

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 6/8 novembre 1995 ha così deciso:

*“1. L’istanza é respinta.*

2. La tassa di giustizia in Fr. 120.-- rimane a carico dell’istante, il quale rifonderà a controparte un’indennità di Fr. 300.-- a titolo di ripetibili”.*

Sentenza tempestivamente dedotta in appello dal procedente che con atto 17 novembre 1995 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;

con osservazioni 20 dicembre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto

A. Con PE n. __________del 16/28 novembre 1994 dell’UEF di Bellinzona __________ ha escusso la __________ per l’incasso di Fr. 9’532.--- oltre interessi al 7% dal 7 giugno 1994, indicando quale titolo di credito: “Pretesa di impegno pagamento del 12 dicembre 1991”.

Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore per Fr. 8’000.-- oltre interessi al 5% dal 12 marzo 1992.

B. Il procedente fonda la sua pretesa su una lettera 12 dicembre 1991 (doc. A) inviatagli dalla __________ (la cui ragione sociale è stata modificata in __________ sottoscritta da ambo le parti, del seguente tenore:

(prima pagina)

“Egregio Signor __________

faccio riferimento al nostro recente incontro avvenuto in data 26 novembre e le comunico che la società si é consultata internamente adottando la seguente decisione:

1. Accetta in sostanza la sua proposta formulata in questi termini:

a. lei verserà entro il 12 dicembre p.v. la somma di fr. 8’000.-- (ottomila) come da scritto in data 17.10.1991

b. tale importo viene trattenuto dalla società:

aa. fintanto che la stessa non avrà incassato una medesima somma, frutto della sua preziosa collaborazione professionale in materia di tematiche ambientali.

La cifra verrà quindi restituita e la collaborazione continuata.

oppure

bb. restituita dopo 3 mesi a partire dal 1 febbraio 1992 (data in cui la società diverrà di nuovo attiva), se entro tale data non avrà luogo nessun tipo di collaborazione tra le parti;

(seconda pagina)

che qui, dopo attenta lettura, si firmano in segno do approvazione della presente scrittura.

Redatto in 2 (due) copie.

In fede:

__________ __________

(firma) (firma)

.............. ........................

Il procedente ha sostenuto che tra le parti non vi è più stata alcuna collaborazione, per cui si è realizzata la condizione di cui al punto. 1.b.bb, secondo il quale l’importo di Fr. 8’000.-- gli doveva essere restituito a partire dal 1. febbraio 1992.

C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha argomentato che la firma sul doc. A dell’ allora amministratore unico della società è posta sulla seconda pagina, la quale non è parte integrante della prima. La pagina in questione potrebbe essere parte di un qualsiasi scritto di una o più pagine. La pagina con l’intestazione della società, su cui appare il presunto impegno di restituire l’importo di Fr. 8’000.--, non é firmato dalla debitrice. Inoltre il credito in oggetto é stato compensato, la società escussa avendo, mediante diversi versamenti, riscattato un vaglia cambiario di Fr. 60’000.-- avallato solidalmente dal procedente e da altre quattro persone e disimpegnando pertanto il debitore per la sua quota parte di Fr. 12’000.--.

D. Con sentenza 6/8 novembre 1995 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha argomentato che la restituzione a __________ della somma di Fr. 8’000.--, di cui al doc. A, era subordinata da una parte al precedente versamento da parte sua del medesimo importo, dall’altra al verificarsi delle condizioni di cui ai punti 1.b.aa. e 1.b.bb. Non avendo il procedente dimostrato il verificarsi di queste condizioni, in sede pretorile l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione è stata respinta.

E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato il procedente ribadendo l’esistenza di un valido titolo di rigetto, le condizioni contenute nel doc. A non essendosi avverate.

F. Con osservazioni 20 dicembre 1995 la parte appellata si é opposta al gravame riconfermandosi nelle sue allegazioni di prima sede.

Considerato

in

diritto

1.

a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.

82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).

b) Il giudice accerta d’uffico ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).

c) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330).

d) Dall’esame del doc. A, di cui il procedente ha prodotto l’originale, all’inizio del testo scritto sulla prima pagina appare la cifra ”1.”. Questa indicazione prospetta una cifra 2., che però manca. La seconda pagina inizia poi con un “che” che organicamente non risulta essere la naturale prosecuzione del testo della prima pagina. Sulla base di queste constatazioni non può essere ritenuto, nell’ambito della procedura di rigetto, che non consente un’indagine approfondita, che le dichiarazioni contenute nella prima pagina sono state confermate dalle parti con le firme da loro apposte sulla seconda pagina. Infatti in casu non può essere affermato che l’importo posto in esecuzione sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti. In mancanza di un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va pertanto respinta.

2. L’appello 17 novembre 1995 di __________ va quindi respinto.

Tassa di giustizia e indennità la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia

I. L’appello

17 novembre 1995 ____________________è respinto.

II.La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 180.--, già anticipata dall’appellante, è a carico __________ i, che rifonderà a __________ Fr. 300.-- a titolo di indennità.

III. Intimazione a : - __________

Comunicazione alla Pretura di Bellizona

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria: