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14.1995.194 • TRAC TI 14.1995.194 Generato dall'IA

Creditor v. Debtor: Enforcement of Reduced Spousal Support Payments

Numero d'incarto 14.1995.194
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A creditor sought the definitive rejection of the debtor's objection to an enforcement order for the repayment of excess spousal support payments, based on a prior appellate court decision that reduced the monthly obligation retroactively. The lower court granted the request, but the appellate court overturned this, reasoning that while the prior judgment established the reduced support amount, it did not definitively ascertain that the debtor had actually paid the higher amounts during the relevant period, meaning the judgment alone was insufficient as a recognized enforcement title to summarily reject the objection when the debtor disputed the fact of payment.

Regesto Legislator

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Art. 80 cpv. 1 LEF, Art. 81 cpv. 1 LEF, Art. 157 CPC; Creditor v. Debtor: Enforcement of Reduced Spousal Support Payments: The lower court granted the request, but the appellate court overturned this, reasoning that while the prior judgment established the reduced support amount, it did not definitively ascertain that the debtor had actually paid the higher amounts during the relevant period, meaning the judgment alone was insufficient as a recognized enforcement title to summarily reject the objection when the debtor disputed the fact of payment.

Parole chiave

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decisione d'esecuzione ordine di pagamento opposizione tardiva riduzione dell'assegno di mantenimento modifica del mantenimento del figlio dovere di assistenza Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 81 cpv. 1 LEF

The appeal was accepted because the previous ruling granting the definitive rejection of opposition was based on an insufficient title according to this provision.

art. 80 cpv. 1 LEF

This article was cited in the final orders preamble ('richiamati gli art. 80 e 81 LEF') as background for the execution proceedings being reviewed.

art. 157 CPC

This provision was cited as the basis for granting legal aid to the appellant due to the favorable outcome of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 14.95.00194 · Lugano 5 novembre 1996 /B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini,vicepresidente Cocchi e Chiesa, (in sostituzione dei giudici Cometta e Zali assenti)

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 9 agosto 1995 da

__________ patr. da: avv. __________ contro

__________ patr. da: avv. __________

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 24/26 luglio 1995 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 31 ottobre/2 novembre 1995 ha così deciso:

*“1. L’istanza é accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo é rigettata in via definitiva per Fr. 59’707.40 ed interessi al 5% dal 1.3.1995.*

2. La tassa di giustizia in Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, é posta a carico della parte convenuta, la quale inoltre rifonderà alla controparte Fr. 500.-- a titolo di ripetibili.”*

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 13 novembre 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

rilevato che l’appellante ha chiesto l’assistenza giudiziaria;

con osservazioni 27 novembre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto

A. Con PE n. __________ 24/26 luglio 1995 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 59’707.40 oltre interessi al 5% dal 1. marzo 1995, indicando quale titolo di credito: “Sentenza Ia Camera civile del tribunale d’Appello del cantone Ticino 21.2.1995/3.3.1995 che riduce a Fr. 500.-- (indicizzati) il contributo alimentare di Fr. 1’000.-- (indicizzati) stabilito dalla sentenza 28.10.1975 del Tribunale distrettuale di Hinwil (periodo 31.12.1986 - 30.6.1993).

Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.

B. Il procedente fonda la sua istanza sulla sentenza 21 febbraio/3 marzo 1995 (doc. A) della I Camera Civile del Tribunale di appello, confermata dal Tribunale federale con decisione 30 maggio 1995 (doc. B), che riduce a Fr. 500.-- mensili indicizzati dal 28 novembre 1986, il contributo alimentare di Fr. 1’000.--, fissato dal Tribunale distrettuale di Hinwil con sentenza 28 ottobre 1975 (doc. C). Il procedente pretende il rimborso della differenza pagata dal 30 novembre 1986 al 30 giugno 1993.

C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha sostenuto di non sapere se l’istante ha pagato effettivamente tutti i contributi alimentari e che a lui spetta l’onere della prova. Essa ha poi posto in compensazione le spese di Fr. 5’628.30, sopportate per l’incasso degli alimenti per il periodo contemplato dalla procedura, così come il contributo dovuto per gli anni 1993 (Fr. 3’774.--), 1994 (Fr. 7’704) e per l’anno 1995 fino alla fine del mese di ottobre (Fr. 6’480.--), complessivamente Fr. 23’586.30.

D. Con sentenza 31 ottobre/2 novembre 1995 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che la sentenza della I Camera Civile del Tribunale di appello doc. A, cresciuta in giudicato, unitamemnte al conteggio allestito dal procedente costituiscono titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Per le spese d’incasso, non essendo fondate su sentenza e non essendo nemmeno riconosciute, non é stata ammessa la compensazione. In prima sede è stato rilevato che l’escussa si é limitata ad una quantificazione teorica dei contributi che sostiene non le sarebbero stati versati, mentre dalla documentazione agli atti appare indubbio che il procedente ha versato la totalità di quanto dovuto, anche se vi sono state difficoltà nell’incasso.

E. Contro la sentenza pretorile si é tempestivamente aggravata l’escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.

F. Con osservazioni 27 novembre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.

Considerato

in

diritto:

1.

a) Ex art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto dell’opposizione.

Secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione é rigettata, ove l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, o che é stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero non dimostri che é prescritto.

b) Il procedente fonda la sua pretesa sulla sentenza doc. A, con la quale la I Camera Civile del Tribunale di appello ha ridotto il contributo alimentare fissato dal Tribunale distrettuale di Hinwil (doc. C) da Fr. 1’000.-- al mese a Fr. 500.-- indicizzati dal 28 novembre 1986. Dall’esame del doc. A emerge che si tratta di una sentenza d’accertamento, con la quale è stata determinata la riduzione del contributo alimentare, senza che tuttavia l’accertamento venisse esteso alla verifica dell’effettivo pagamento da parte di __________ e pertanto senza giungere alla determinazione dell’eccedenza che il procedente pretende gli debba venir rimborsata. Infatti, contrariamente a

quanto sostenuto dall'istante, il considerando 10 b della sentenza della IaCamera civile del Tribunaledi appello (doc. A), non accerta

che l'appellato abbia regolarmente versato la somma di fr. 1'000.-- mensile, costituente il tema del contendere, con un eccedenza quindi di fr. 500.-- conseguente alla riduzione operata con la citata sentenza. Anche il conteggio doc. F elenca semplicemente gli importi che il procedente doveva versare in base alla sentenza del Tribunale distrettuale di Hinwil (doc. C). Questo documento non costituisce tuttavia prova dell’avvenuto versamento. Di conseguenza avendo l’escussa contestato di avere ricevuto gli alimenti allora dovuti, incombe alla parte appellata dimostrare di averli interamente versati, la prova negativa del non avvenuto pagamento non potendo essere imposta all’appellante. Di conseguenza la sentenza doc. A non può rappresentare valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione non contenendo una condanna al rimborso dell’importo posto in esecuzione risultante dai contributi alimentari che il procedente pretende di avere pagato in eccedenza e che l’appellante nega di avere ricevuto.

2. L’appello 13 novembre 1995 di __________ va quindi accolto.

3. La domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da __________ in sede d’appello, può essere accolta in considerazione dell’esito favorevole del gravame (art. 157 CPC), della necessità oggettiva di patrocinio nonché della prova dello stato d’indigenza della richiedente (cfr. certificato municipale).

Risultando la parte appellata soccombente, l’assistenza giudiziaria concerne esclusivamente il patrocinio dell’appellante.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80 e 81 LEF

pronuncia

I. L’appello

13 novembre 1995 ____________________, è accolto.

Di conseguenza la sentenza 31 ottobre 1995 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, è così riformata:

*“1. L’istanza

9 agosto 1995 __________, è respinta.*

2. La tassa di giustizia di Fr. 200.--, già anticipata dalla parte istante, è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 500.-- a titolo di indennità.”*

II. __________ è posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio in sede di appello dell’avv. dott. __________

III. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 300.--, è posta a carico di __________, il quale rifonderà a __________ Fr. 500.-- a titolo di indennità.

IV. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura di Liugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La segretaria