Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.1995.178 • TRAC TI 14.1995.178 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal in Debt Enforcement Proceedings

Numero d'incarto 14.1995.178
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appeal was lodged against a lower court's decision that provisionally rejected an objection to an enforcement order for a debt of 48,000 Swiss Francs plus costs; however, the appellant later withdrew the appeal, rendering the procedure moot. The court ruled that, as a matter of established principle, the party causing the procedure to become defunct is deemed the losing party for the purpose of costs, and therefore, the appellant was ordered to bear the court fee, as no agreement on cost allocation was communicated by the parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF; Withdrawal of Appeal in Debt Enforcement Proceedings: The court ruled that, as a matter of established principle, the party causing the procedure to become defunct is deemed the losing party for the purpose of costs, and therefore, the appellant was ordered to bear the court fee, as no agreement on cost allocation was communicated by the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
ritiro della domanda di esecuzione spese di esecuzione ripartizione delle spese ripetibili riduzione delle tasse concussione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 113 III 110
ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’og-getto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

Cited in the reasoning section regarding the costs allocation following the withdrawal of the appeal, which is relevant to the disposition concerning court fees.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.95.00178 · Lugano 26 giugno 1998 B/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 26 luglio 1995 da

__________ contro

__________ (patr. dall’avv. __________ tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 16/26 giugno 1995 dell’UEF di Locarno;

sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 9/10 ottobre 1995 ha così deciso:

“1. L’istanza è accolta.

Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto __________ al precetto esecutivo n. __________dell’UEF di Locarno per l’importo di Fr. 48’000.-- oltre Fr. 98.-- di spese esecutive.

2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi Fr. 50.-- sono poste a carico del convenuto, che rifonderà inoltre all’istante Fr.100.-- di indennità.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 23 ottobre 1995 ha chiesto l’ammissione di documenti risp. l’annullamento della sentenza pretorile ed in via subordinata la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili,

rilevato che con scritto 8 novembre 1995 l’appellante ha chiesto la sospensione della procedura;

preso atto che con scritto 25 giugno 1998 __________ ha ritirato l’appello;

considerato come il ritiro dell’appello ne comporta lo stralcio siccome la procedura è divenuta priva d’oggetto;

ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’og-getto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;

preso atto che non avendo le parti comunicato alcun accordo in merito alle spese, la tassa di giustizia va posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di un petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF);

pronuncia: 1. L’appello

23 ottobre 1995 di __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

2. La tassa di giustizia di Fr. 40.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________

3. Intimazione:

– __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria