Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.1995.164 • TRAC TI 14.1995.164 Generato dall'IA

Bankruptcy Nullified Due to Improper Summons

Numero d'incarto 14.1995.164
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor, which resulted in a declaration of bankruptcy by the lower court; however, the debtor appealed, claiming nullity due to never having been properly summoned to the initial hearing because the registered mail notification was returned as undeliverable after remaining unclaimed at the post office. The appellate court reasoned that failure to prove delivery of the summons, especially when the addressee denies receipt, constitutes a violation of the fundamental right to be heard, which mandates nullification of the proceedings and a remand for a new hearing following proper service, as the initial attempt via registered mail should have been followed by service through an official messenger.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 326 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 387 cpv. 1 CPC, Art. 4 Cost, Art. 124 cpv. 2 CPC, Art. 67 OTLEF; Bankruptcy Nullified Due to Improper Summons: The appellate court reasoned that failure to prove delivery of the summons, especially when the addressee denies receipt, constitutes a violation of the fundamental right to be heard, which mandates nullification of the proceedings and a remand for a new hearing following proper service, as the initial attempt via registered mail should have been followed by service through an official messenger.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di fallimento citazione a comparire dichiarazione di nullità corretta notificazione omissione del difensore domanda d'esecuzione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 96 I 188
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 326 lett. a CPC

This provision was cited as the basis for partially accepting the appeal, leading to the annulment of the lower court's decision.

Art. 142 cpv. 1 lett. b CPC

This provision established the nullity of the prior procedural act (the non-notification of the hearing) due to the party not being put in a position to respond, justifying the partial acceptance of the appeal.

art. 67 OTLEF

This article was cited in the considerations regarding the decision to waive the collection of court fees.

art. 68 OTLEF

This article was cited in the considerations regarding the decision not to award indemnities.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.95.00164 · Lugano 4 dicembre 1995 B/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini, Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla procedura fallimentare dipendente dall’istanza presentata il 3 agosto 1995 da

__________ contro

__________

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato 6 settembre 1995:

“1. E` pronunciato il fallimento della __________ a far tempo da mercoledì 6 settembre 1995 alle ore 16.00.

2. Sono ordinate le comunicazioni e le pubblicazioni di rito.

3. La tassa di giustizia di Fr. 80.--, già anticipata, e le spese, pure già anticipate dall’istante, nella misura di un acconto di Fr. 720.-- sono a carico della massa fallimentare.”

Decisione dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 15 settembre 1995 ne postula l’annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 19 settembre 1995 di concessione dell’effetto sospensivo parziale;

esaminati atti e documenti

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 3 agosto 1995 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per Fr. 2’480.65.

B. Con ordinanza 7/8 agosto 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha citato le parti per il contraddittorio per il 23 agosto 1995 alle ore 14.30.

La raccomandata n.__________ con la citazione destinata ad __________ indirizzata in via __________ a __________ non è stata notificata. Dalla busta si evince che non è stata distribuita, ma è stata consegnata in giacenza alla Posta di __________, dove non è stata ritirata.

C. Nell’incarto della Pretura si trova la raccomandata n. __________ che, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente in data 25 agosto 1995.

D. Con appello 15 settembre 1995 la fallita ha postulato l’annullamento del pronunciato pretorile per mancata citazione all’udienza di contraddittorio. Essa ha dichiarato di non aver ricevuto la citazione e di essere venuta a conoscenza della procedura di fallimento solo con la notifica del decreto di fallimento.

Considerato

in diritto: 1.a) Per l’art. 326 lett. a CPC la parte appellante può chiedere l’annullamento della sentenza e il rinvio della causa al Pretore per un nuovo giudizio se in suo pregiudizio siano stati fatti degli atti nulli (art. da 142 a 146 CPC).

b) Per l’art.

142 cpv. 1 lett. b CPC si ha nullità dell’atto procedurale se la parte contro la quale l’atto è diretto non è stata messa in condizione di rispondere, ritenuto che per il cpv. 2 siffatta nullità deve essere rilevata d’ufficio.

c) Il

diritto di essere sentito, dedotto dall’art. 387 cpv. 1 CPC oltre che all’art.

4 Cost., va tutelato anche nella procedura sommaria di fallimento.

E` principio giurisprudenziale indiscusso (cfr. DTF 96 I 188 cons. 2b, 94 I 109 cons. 5 e 92 I 264; CEF 27 novembre 1990 in re W.P.V.A. c. G. SA cons. 1 e 2 aprile 1987 in re B. c. I.L. cons. 3) che tale diritto è di natura essenzialmente formale: di conseguenza la sua violazione determina l’annullamento della decisione impugnata, a meno che l’appellante, che non è stato sentito avanti il primo giudice, abbia avuto la possibilità di esprimersi in seconda sede e che l’autorità d’appello non sia limitata nel suo potere di cognizione (cfr. DTF 96 I 188, 94 I 108 cons. 3, 93 I 656, 87 I 340 e 76 I 47).

d) __________ ha sostenuto di non avere ricevuto la citazione relativa all’udienza di contraddittorio fissata per il giorno 23 agosto 1995 e di esserne venuta a conoscenza solo il 7 settembre 1995, giorno in cui gli è stata notificata la decisione di fallimento.

e) Dalla documentazione agli atti risulta che la notifica della citazione non è avvenuta, atteso che la raccomandata è rimasta in giacenza alla Posta di __________ e poi rinviata alla Pretura.

f) Quando il destinatario di una raccomandata contesta di averla ricevuta e la prova del contrario non può essere portata, non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un errore da parte del funzionario postale, che può avere messo l’avviso di ritiro in un’altra bucalettera o casella postale o può averlo del tutto omesso (cfr. in senso convergente, Kassationsgericht del Canton Zurigo in SJZ 1990 p. 402-403 n. 81; Hans Ulrich Walder, Zivilprozessrecht, Zurigo 1983 p. 408; Max Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 253 e rif. ivi: “Dass der Avis in den Besitz des Adressaten gelangt sei, darf nicht vermutet werden”).

g) Alla prima giudice va ricordato che secondo l’art.124 cpv. 2 CPC quando un’intimazione a mezzo posta non è riuscita, si deve procedere alla notifica per mezzo di usciere comunale o agente di polizia cantonale o comunale.

h) Ne consegue la declaratoria di nullità del pronunciato pretorile 6 settembre 1995 per violazione del diritto di essere sentito: in questi termini l’appello deve essere parzialmente accolto.

i) L’incarto è retrocesso alla Pretore perchè proceda ad un nuovo giudizio, previa udienza di contraddittorio ritualmente citata.

3. Per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia (art. 67 OTLEF) e dall’assegnare indennità (art. 68 OTLEF), nulla potendosi imputare alla creditrice __________

Per i quali motivi,

richiamati i disposti citati, segnatamente gli art.

142 cpv. 1 lett. b e 326 lett. a CPC

pronuncia: 1. L’appellazione 15 settembre 1995 __________ è parzialmente accolta.

1.1. Di conseguenza è annullata la sentenza 6 settembre 1995 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5.

1.2. L’incarto è retrocesso alla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, perchè proceda ad un nuovo giudizio previa udienza di contraddittorio.

2. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.

3. Intimazione a:

- __________

per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria