Withdrawal of Appeal and Assessment of Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged a lower court's decision that partially upheld an objection to an enforcement order, rejecting the opposition for a specific debt amount and imposing court costs and indemnities on the debtor. The appellant subsequently withdrew the appeal, which prompted the appellate court to dismiss the appeal from the records, ruling that the withdrawing party is deemed the losing party for the purposes of costs and indemnities when no different arrangement has been agreed upon by the parties, thereby ordering the appellant to bear the appeal's costs and reimburse the appellee for indemnities.
Regesto Legislator
Generato dall'IADTF 113 III 110 cons. 3a, Art. 66 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal and Assessment of Costs: The appellant subsequently withdrew the appeal, which prompted the appellate court to dismiss the appeal from the records, ruling that the withdrawing party is deemed the losing party for the purposes of costs and indemnities when no different arrangement has been agreed upon by the parties, thereby ordering the appellant to bear the appeal's costs and reimburse the appellee for indemnities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to justify the allocation of costs following the withdrawal of the appeal, which rendered the procedure devoid of object.
This provision is implicitly applied in order 2, which dictates that the costs (tassa di giustizia) remain charged to the appellant who withdrew the appeal.
Testo completo
Incarto n. 14.95.00162 · Lugano 22 novembre 1995/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 28 giugno 1995 da
__________ patr. dall'avv. __________ Contro
__________ patr. da: __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione intereposta al PE n. __________ del 20/26 giugno 1995 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 , con sentenza 24 agosto 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva per Fr. 184’953.40 oltre interessi del 5% dal 19.6.1995 su Fr. 144’300.--.
2. La tassa di giustizia in Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rîfondere alla controparte Fr. 600.-- a titolo di indennità.”
Decisione dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 4 settembre 1995 ha postulato l’annullamento della sentenza e la retrocessione dell’incarto alla Pretore per un nuovo giudizio, previa udienza di contraddittorio, senza prelevamento della tassa di giustizia ed assegnazione d’indennità;
con osservazioni 9 ottobre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili,
rilevato che con decreto presidenziale 6/8 settembre 1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;
preso atto che con scritto 6 novembre 1995 il patrocinatore dell’appellante ha ritirato il gravame;.
ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezion fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;
preso atto che un tale diverso riparto non è stato concordato dalle parti;
pronuncia
1. L’appello
4 settembre 1995 ____________________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
2. La tassa di giustizia di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 600.-- a titolo di indennità.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria