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14.1995.157 • TRAC TI 14.1995.157 Generato dall'IA

Appeal Moot Due to Out-of-Court Settlement

Numero d'incarto 14.1995.157
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court's decision that provisionally rejected their objection to an enforcement order, but the appellate proceedings were rendered moot because the parties subsequently executed an out-of-court settlement acknowledging a final outstanding balance in favor of the original enforcing party, thereby terminating the substantive dispute, leading the court to strike the appeal from the rolls and assign the appeal court fee to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 66 cpv. 1 LEF; Appeal Moot Due to Out-of-Court Settlement: Di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dell’UEF di Bellinzona è rigettata in via provvisoria.

Parole chiave

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fine del processo decisione d'esecuzione decisione incidentale impugnabile trasferimento privo d'oggetto effetti delle pronunce pregiudiziali revisione di una decisione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 cpv. 1 LEF

The court ordered that the court fee of 100 Swiss francs, already advanced by the appellant, be borne by the appellee.

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Testo completo

Incarto n. 14.95.00157 · Lugano 25 giugno 1996 /B/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini, Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 15 maggio 1995 da

__________ (patr. dall’avv. __________) contro

____________________ (patr. dall’avv. __________)

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 9/11 maggio 1995 dell’UEF di Bellinzona;

sulla quale istanza il Pretore di Bellinzona con decisione 27/28 luglio 1995 ha così deciso:

“1. L’istanza è accolta.

Di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dell’UEF di Bellinzona è rigettata in via provvisoria.

2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi Fr. 120.-- da anticipare dall’istante, sono a carico della convenuta, la quale rifonderà all’istante Fr. 900.-- a titolo di ripetibili.”

Decisione dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 9 agosto 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;

con osservazioni 31 agosto 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;

ritenuto che con scritto 22 settembre 1995 il patrocinatore della __________ ha chiesto la sospensione della procedura, essendo in corso delle trattative tra le parti;

preso atto che il 5 giugno 1996 il rappresentante di __________ ha comunicato che le parti in data 9 febbraio 1996 hanno sottoscritto un accordo extragiudiziale, producendone copia;

considerato che secondo il punto 1. del citato accordo le parti hanno riconosciuto che a saldo delle reciproche pretese risulta un saldo attivo a favore di __________ di Fr. 170’000.-- e che le spese concernenti la procedura in oggetto vanno a carico __________ compensate le ripetibili;

rilevato come pertanto la procedura d’appello è divenuta priva d’oggetto

pronuncia: 1. L’appello 9 agosto 1995 __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.

2. La tassa di giustizia di Fr. 100.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________.

3. Intimazione:

- __________

Comunicazione alla Pretura di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria