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14.1995.155 • TRAC TI 14.1995.155 Generato dall'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Court Fees

Numero d'incarto 14.1995.155
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In an appeal stemming from bankruptcy proceedings, the appellate chamber declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the required advance payment of court fees (Fr. 150) by the deadline set in the prior warning, adhering to the procedural rule for such failures. Due to the particular circumstances of the case, the court decided to waive the collection of the judicial fee itself.

Regesto Legislator

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Art. 312 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Court Fees: 150) by the deadline set in the prior warning, adhering to the procedural rule for such failures. Due to the particular circumstances of the case, the court decided to waive the collection of the judicial fee itself.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di fallimento pagamento dell'emolumento anticipo delle spese termine processuale perentorio opposizione tardiva preclusione per tardività Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 312 CPC

The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the advance for judicial costs, as explicitly threatened by this article.

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Testo completo

Incarto n. 14.95.00155 · Lugano 20 ottobre 1995/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella procedura fallimentare dipendente dall’istanza presentata il 25 gennaio 1995 da

__________ rappr. da: __________ contro

__________

richiamata la diffida 8 settembre 1995 del Presidente di questa Camera mediante la quale all’appellante veniva assegnato un termine scadente il 26 settembre 1995 per effettuare sul c.c.p. 69-133-4 della Tesoreria del Tribunale di appello un deposito di fr. 150.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, nel caso di mancato versamento dell’importo entro il termine fissato, l’appello sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell’art. 312 CPC;

constatato come il termine fissato sia infruttuosamente trascorso, per cui l’appello 18 aprile 1995 di __________ va dichiarato irricevibile per mancato versamento dell’anticipo;

ritenuto che per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia;

per i quali motivi,

pronuncia

1. L’appello

18 aprile 1995 __________ è irricevibile.

2. Non si preleva la tassa di giustizia.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Bellinzona

per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello

Il Presidente La Segretaria