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14.1995.154 • TRAC TI 14.1995.154 Generato dall'IA

Creditor's Failure to Prove Enforceable Title from Administrative Decision

Numero d'incarto 14.1995.154
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought the definitive rejection of an opposition to a payment order based on an administrative decision concerning public law obligations, which the lower court denied because the decision lacked a certificate of finality. The appellate court upheld the rejection of the appeal, reasoning that under the relevant enforcement law, an administrative decision only becomes enforceable if the debtor, informed of their right to appeal, has not exercised it, and since the necessary evidence (the original document showing the finality) was not presented in the first instance and a request to produce it for the first time on appeal was procedurally inadmissible, the creditor failed to prove the document constituted a valid enforceable title.

Regesto Legislator

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Art. 80 cpv. 1 LEF, Art. 80 cpv. 2 LEF, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF; Creditor's Failure to Prove Enforceable Title from Administrative Decision: The appellate court upheld the rejection of the appeal, reasoning that under the relevant enforcement law, an administrative decision only becomes enforceable if the debtor, informed of their right to appeal, has not exercised it, and since the necessary evidence (the original document showing the finality) was not presented in the first instance and a request to produce it for the first time on appeal was procedurally inadmissible, the creditor failed to prove the document constituted a valid enforceable title.

Parole chiave

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titolo esecutivo decisione d'esecuzione opposizione tardiva ordine di pagamento diritto delle obbligazioni documenti validi Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 321 cpv. 1 lett. b CPC

The appeal was rejected based on the procedural rule that new facts, evidence, and exceptions are inadmissible on appeal.

art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF

These articles were cited to support the rule that costs and indemnities follow the event of losing the appeal (soccombenza).

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Testo completo

Incarto n. 14.95.00154 · Lugano 22 novembre 1995/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 13 aprile 1995 da

__________ rappr. da__________ contro

__________ patr. dall'avv. __________

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 12/13 aprile 1994 dell’UEF di Mendrisio;

sulla quale istanza la Pretore di Mendrisio Nord con sentenza 14 luglio 1995 ha così deciso:

“1. L’istanza è respinta.

2. La tassa di giustizia di Fr. 400.-- e le spese, sono a carico dell’istante, la quale rifonderà altresì alla controparte Fr. 4’000.-- a titolo di ripetibili.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 26 luglio 1995 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

con osservazioni 26 agosto 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

esaminati atti e documenti,

considerato

in fatto e in diritto

- che con PE n. __________ del 12/13 aprile 1995 dell’UEF di Mendrisio la __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 116’322’454.-- oltre interessi, Fr. 22’768’974.--, Fr. 11’531.-- e Fr. 930.--, indicando quale titolo di credito: “1. Fr. 116’267’101.-- conformemente al complementare n. 29784 del 14.10.1987 - Fr. 55’353.-- conformemente al conto complementare n. __________ del 02.10.1987

- 2) Fr. 22’768’974.-- interesse moratorio calcolato al 5% su Fr. 116’267’101.-- dal 01.08.1986 al 30.06.1990”;

- che interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretore;

- che la procedente fonda la sua pretesa su una decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni 10 maggio 1989 (doc. A), prodotta in fotocopia con dichiarazione di conformità all’originale;

- che all’udienza di contraddittorio l’escussa ha rilevato la mancanza dell’attestazione di crescita in giudicato, osservando che la decisione doc. A non può pertanto essere ritenuta valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione;

- che con sentenza 14 luglio 1995 la Pretore di Mendrisio Nord ha respinto l’istanza argomentando che la decisione doc. A non risulta essere cresciuta in giudicato;

- che con l’atto di appello la procedente ha sostenuto che l’originale della decisione doc. A, portante l’attestazione della crescita in giudicato, non poteva essere prodotto in quanto l’incarto si trovava presso la Corte di cassazione e revisione penale del Cantone Ticino, ed ha chiesto a __________ la produzione dell’originale; che d’altro canto la debitrice non ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, per cui la decisione è cresciuta in giudicato, il che avviene non con l’apposizione del timbro di crescita in giudicato, ma per la decorrenza del termine di ricorso;

- che delle osservazioni della parte appellata si dirà, se necessario, in seguito;

- che quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);

- che sono parificate alle sentenze esecutive le transazioni e le ricognizioni giudiziali, come pure entro il territorio del Cantone, i decreti e le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (imposte, ecc.), a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva (art. 80 cpv. 2 LEF);

- che la decisone di un’autorità amministrativa diviene esecutiva dopo la sua notifica al debitore, se questi, informato del suo diritto di ricorso, non ne ha fatto uso (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 133 n. 7, 8, 9, 10, 11 e 14 p. 350/351);

- che ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni;

- che sulla decisione doc. A prodotta agli atti non è apposta alcuna attestazione di crescita in giudicato;

- che la richiesta di edizione di documenti con la quale la procedente intende dimostrare la crescita in giudicato della decisione doc. A, formulata la prima volta in sede di appello, è proceduralmente irrita ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC;

- che sulla base della documentazione prodotta in prima sede non può essere verificato se la debitrice non ha fatto uso del suo diritto di ricorso, per cui la Pretore ha correttamente negato al doc. A la qualità di valido titolo di rigetto definitivo ex art. 80/81LEF;

- che l’appello 26 luglio 1995 __________ va quindi respinto,

- che tassa di giuistizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF);

pronuncia

1. L’appello

26 luglio 1995 __________ è respinto.

2. La tassa di giustizia di Fr. 600.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________, che rifonderà a __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.

3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura di Mendrisio Nord

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria: