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14.1995.153 • TRAC TI 14.1995.153 Generato dall'IA

Creditor's Appeal Denied in Debt Enforcement Proceeding Due to Unsigned Documentation

Numero d'incarto 14.1995.153
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought the provisional rejection of an opposition to a debt enforcement proceeding initiated for claims arising from aluminum supply contracts, but the lower court denied the request, leading to an appeal. The appellate court upheld the denial because the submitted documentation, including a telex and sales confirmations, lacked the handwritten signature required under the relevant statute for establishing a recognized debt in summary proceedings, noting that objections regarding the territorial competence of the enforcement office must be raised via a formal complaint, not merely in the opposition filing.

Regesto Legislator

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Art. 50 LEF, Art. 82 LEF, Art. 82 cpv. 1 LEF, Art. 14 cpv. 1 CO, Art. 15 CO, art. 68 cpv. 1 OTLEF; Creditor's Appeal Denied in Debt Enforcement Proceeding Due to Unsigned Documentation: The appellate court upheld the denial because the submitted documentation, including a telex and sales confirmations, lacked the handwritten signature required under the relevant statute for establishing a recognized debt in summary proceedings, noting that objections regarding the territorial competence of the enforcement office must be raised via a formal complaint, not merely in the opposition filing.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo difetto di sottoscrizione procedura esecutiva cessione del contratto opposizione insinuazione del credito Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 112 III 11
DTF 112 III 11 e 115 III 30).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 82 LEF

The court's decision to dismiss the appeal was based on the lack of valid provisional grounds for opposition rejection under this article.

art. 68 cpv. 1 OTLEF

This article was cited in the reasoning section relating to the non-assignment of indemnities, although the specific order regarding costs only mentions the consequence of the ruling (Art. 67 and Art. 51, 54 OTLEF).

art. 67 OTLEF

Cited in the reasoning concerning costs allocation, which confirms that costs follow the event of the ruling.

art. 54 OTLEF

Cited in the reasoning concerning costs allocation, which confirms that costs follow the event of the ruling.

art. 51 OTLEF

Cited in the reasoning concerning costs allocation, which confirms that costs follow the event of the ruling.

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Testo completo

Incarto n. 14.95.00153 · Lugano 18 giugno 1996/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 25 aprile 1995 da

__________ patr. dall'avv. __________ contro

__________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 17 marzo/3 aprile 1995 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 12 luglio 1995 ha così deciso:

“1. L’istanza è respinta.

2. La tassa di giustizia in Fr. 800.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico.”

Sentenza tempestivamente dedotta in appello dalla procedente che con atto 24 luglio 1995 ha postulato l’accoglimento dell’istanza ed in via subordinata l’accoglimento limitatamente a Fr. 1’591’514.20 oltre interessi al 6.5% dal 1. dicembre 1993, protestate spese e ripetibili;

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

ritenuto

in fatto

A. Con PE n. __________del 17 marzo/3 aprile 1995 dell’UE di Lugano la __________ ( in seguito: __________) ha escusso la __________ per l’incasso di Fr. 4’720’589.-- oltre interessi al 6.5% dal 1. dicembre 1993, indicando quale titolo di credito: “pretese per la consegna di alluminio secondo vari contratti (il debitore ha eletto domicilio ai sensi dell’art. 50 LEF c/o __________ a __________ ove risiedono i due amm. della __________ il Sig. __________ e la Sig.ra __________)”.

Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

B. La procedente fonda la sua pretesa su un telex datato

29 dicembre 1993 (doc. I) con il quale la __________. le ha comunicato l’intenzione di saldare entro gennaio 1994 le fatture già scadute, ammontanti a US$ 1’224’241.77. La __________ ha inoltre prodotto quattordici sue conferme concernenti la vendita di ulteriori quantitativi di alluminio (doc. da L 1 a L 14) e le relative fatture (doc. da M 1 a M 14). L’importo complessivo posto in esecuzione ammonta a US$ 3’607’634.07, ossia a Fr. 4’720’589.--.

C. All’udienza di contraddittorio l’escussa non è comparsa.

D. Con sentenza 12 luglio 1995 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza argomentando che nel caso di specie mancano gli indizi necessari a dimostrare che in via __________ a __________ vi sia una succursale del__________ o che questa vi abbia eletto domicilio per l’adempimento delle sue obbligazioni nei confronti della procedente. Il doc. I non permette di concludere che a Lugano vi siano uffici dell’escussa. Questo documento non costituisce inoltre riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. D’altro canto i doc. da L 1 a L14 e da M 1 a M 14 indicano che la creditrice ha sempre trattato con la __________ di __________.

E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente ribadendo l’esistenza di di una sede effettiva dell’escussa a Lugano e la validità dei doc. I risp. doc. da L1 a L14 considerati unitamente ai doc. da M 1 a M14 quali riconoscimenti di debito ex art.

82 LEF.

Considerato

in diritto:

1.

a) Territorialmente competente a pronunciare il rigetto dell’opposizione è, in linea di principio, il giudice del luogo in cui è stata iniziata l’esecuzione, anche quando non è stata iniziata nel luogo giusto, ma il debitore non ha sollevato tempestivamente contestazione mediante reclamo. Se non è stata sollevata eccezione d’incompetenza contro il PE, questa è perenta anche per la procedura di rigetto inoltrata nello stesso luogo (cfr. DTF 112 III 11 e 115 III 30). L’eccezione d’incompetenza del foro presso il quale l’esecuzione è stata promossa o proseguita, si situa nella competenza dell’Autorità di vigilanza e non può essere considerata dal giudice del rigetto (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, §44 p. 102). Carenze prettamente formali di un’esecuzione, in seguito alla violazione di disposizioni procedurali di natura esecutiva, costituiscono unicamente motivo di reclamo, per esempio in caso di incompetenza territoriale dell’Ufficio di esecuzione (cfr. Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, Berna 1993, § 18 n. 9 e 10 p. 121; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993 p. 149.; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach Schweizerischem Recht, vol. I, § 18 n. 15 p. 228).

b) Dal PE in esame risulta che l’escussa ha interposto opposizione con la seguente motivazione: “Al nostro indirizzo non esiste filiale o sede della __________ - non siamo quindi autorizzati a ricevere documenti ufficiali. Rivolgersi alla sede legale di __________ ”. Come ritenuto al precedente considerando la contestazione del luogo d’esecuzione doveva essere fatta valere con reclamo all’Autorità di vigilanza, la motivazione dell’opposizione non essendo sufficiente. Dalla documentazione agli atti non risulta tuttavia che la debitrice abbia contestato con reclamo la notifica del PE. Non rientrava pertanto nelle competenze del giudice del rigetto pronunciarsi d’ufficio in merito alla competenza del luogo dove è stata iniziata l’esecuzione in esame.

2.

a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.

82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).

b) Quali esigenze siano poste al requisito della firma ex art. 82 LEF risulta dall’art. 14 cpv. 1 CO: la firma deve essere apposta di propria mano, ritenuto che per l’art. 15 CO sostitutivo della firma di chi è incapace di sottoscrivere può essere solo un segno a mano autenticato o una pubblica attestazione. Ogni mezzo di sottoscrizione meccanica, come l’uso di una macchina da scrivere, anche se usata personalmente da chi esprime in forma scritta ma meccanica una dichiarazione di volontà, manca del requisito della firma di propria mano (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 339).

Solo le scritture private sottoscritte dall’escusso o da un suo rappresentante consentono di pronunciare il rigetto provvisorio dell’opposizione (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit., § 3 p. 7 e n. 1).

c) Contrariamente a quanto sostenuto dalla procedente il telex doc. I non costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF. Infatti questo documento, il cui testo è stato espresso meccanicamente in forma scritta, manca del requisito della firma di propria mano della debitrice. A questo proposito va osservato che le allegazioni della creditrice concernenti il valore probatorio dei telex riguardano la procedura ordinaria, mentre in procedura sommaria non si può prescindere dal requisito della firma. Lo stesso vale per i “sales orders” doc. da L1 a L14 che, pur se considerati insieme con le fatture da doc. M1 a M14, non risultano sottoscritti dal__________ __________. Di conseguenza in mancanza di validiti titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF, l’istanza della __________ non poteva essere accolta.

3. L’appello 24 luglio 1995 __________ va pertanto respinto.

La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia

1. L’appello

24 luglio 1995 __________, è respinto.

2. La tassa di giustizia di Fr. 1’200.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________.

3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria: