Debtor's Appeal Overturns Bankruptcy Order Based on Pre-Declaration Payment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor successfully obtained a bankruptcy order against a debtor based on an outstanding debt, but the debtor appealed, claiming the debt had been settled before the bankruptcy declaration; the appellate court, applying cantonal procedural rules which generally bar new facts in appeal but recognize an exception for "pseudo-new facts" that existed prior to the initial ruling, accepted evidence confirming the payment occurred before the declaration, and consequently annulled the bankruptcy ruling, although the appellant was ordered to pay the procedural costs for failing to appear in the initial hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 LEF, Art. 387 CPC, Art. 388 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 54 TarLEF, Art. 68 cpv. 1 TarLEF; Debtor's Appeal Overturns Bankruptcy Order Based on Pre-Declaration Payment: a) La questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile cantonale, atteso che per l'art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di ricorso di cui all'art. 174 LEF.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final disposition preamble, as the appeal concerned a decision based on the Federal Bankruptcy Act.
Cited in the final disposition preamble, as the appeal procedure falls under this article of the Federal Bankruptcy Act.
Cited in the final disposition preamble, as this article governs the summary procedure applicable to bankruptcy petitions.
Cited in the final disposition preamble, as this article governs appeal rules in the context of the procedure used.
Applied in the reasoning section to determine that court costs for the first instance are to be borne by the appellant.
Applied in the reasoning section regarding the non-assignment of compensation.
Testo completo
Incarto n. 14.95.00136 · Lugano 7 agosto 1995/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall’ istanza 26 aprile 1995 presentata da
__________ rappr. da: __________ Contro
__________
rilevato che con sentenza 7/12 giugno 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato:
"1. E` pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da lunedì 12 giugno 1995, alle ore 16.00.
2/3/4 omissis".
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 19 giugno 1995 da __________ che ne postula l'annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 20/21giugno 1995 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;
esaminati atti e documenti;
Ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 26 aprile 1995 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr. 1’087.80 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 16 maggio 1995 alle ore 14.30 l'escusso non è comparso.
C. L'appellante adduce di aver saldato il suo debito prima della dichiarazione di fallimento e produce dichiarazione della creditrice che conferma il pagamento del debito più interessi e spese in data 7 giugno 1995 (doc. A).
Considerato
in
diritto:
1. L'appellante adduce per la prima volta in sede d'appello, di aver saldato il suo debito prima della dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C.
a) La questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile cantonale, atteso che per l'art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di ricorso di cui all'art. 174 LEF.
Per gli art. 385 ss. CPC l'istanza di fallimento è trattata con la procedura sommaria (cfr. in particolare l'art. 387 CPC).
Contro la decisione in prima sede del pretore è dato il rimedio dell'appellazione a questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa particolarità, l'art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano l'istituto dell'appello. Queste escludono, in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr., tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA).
La scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l'ammissibilità di nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF 8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre CEF 7 giugno 1983 in re
E. c. I. p. 4-5.
Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi).
2. Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso costituisce prova sufficiente del pagamento effettuato dall'appellante ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato.
3. La tassa di giustizia è a carico dell'appellante, siccome non comparso avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF).
Non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 TarLEF).
Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC, nonchè i disposti citati pronuncia
I. L'appello è accolto.
Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:
"1. La dichiarazione di fallimento 7/12 giugno 1995 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. n. FA.95.00362, nei confronti di __________, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a carico di __________.
3. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a carico di __________.”
II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
- Ufficio dei fallimenti di Lugano
- Ufficio esecuzione di Lugano
- Ufficio dei registri di Lugano
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria