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14.1995.132 • TRAC TI 14.1995.132 Generato dall'IA

Creditor's Declaration of Debt Payment Voids Bankruptcy Declaration on Appeal

Numero d'incarto 14.1995.132
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor successfully petitioned for the bankruptcy of a debtor, who subsequently appealed the decision claiming to have paid the debt prior to the bankruptcy declaration, supported by a declaration from the creditor. The appellate court considered whether new facts could be introduced on appeal, determining that while strictly new facts are inadmissible under procedural rules, facts relevant to the pre-declaration state that were not previously known (pseudonova) could be admitted if they would have precluded the bankruptcy judgment. Finding the evidence of prior payment sufficient, the court accepted the appeal and annulled the bankruptcy declaration, though the appellant was ordered to bear the court fees for both instances because they had failed to appear at the initial hearing.

Regesto Legislator

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Art. 174 LEF, Art. 387 CPC, Art. 388 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 54 TarLEF, Art. 68 cpv. 1 TarLEF; Creditor's Declaration of Debt Payment Voids Bankruptcy Declaration on Appeal: The appellate court considered whether new facts could be introduced on appeal, determining that while strictly new facts are inadmissible under procedural rules, facts relevant to the pre-declaration state that were not previously known (pseudonova) could be admitted if they would have precluded the bankruptcy judgment. Finding the evidence of prior payment sufficient, the court accepted the appeal and annulled the bankruptcy declaration, though the appellant was ordered to bear the court fees for both instances because they had failed to appear at the initial hearing.

Parole chiave

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credito nel fallimento ordine di pagamento opposizione al precetto esecutivo riconoscimento di debito assemblea dei creditori annullamento della dichiarazione di fallimento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 LEF

This article is cited as part of the legal basis supporting the ruling concerning the appeal procedure in bankruptcy matters.

art. 171 LEF

This article is cited as part of the legal basis supporting the final judgment.

art. 388 CPC

This article is cited as part of the legal basis supporting the final judgment, related to the procedure for appeal.

art. 387 CPC

This article is cited as part of the legal basis supporting the final judgment, concerning the summary procedure for bankruptcy applications.

art. 54 TarLEF

Applied to allocate the first instance court fees against the appellant because they failed to appear before the first judge.

art. 68 cpv. 1 TarLEF

Cited as the basis for the decision not to award compensation (indemnities).

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Testo completo

Incarto n. 14.95.00132 · Lugano 7 agosto 1995/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall’istanza 30 marzo 1995 da

__________ contro

__________

rilevato che con sentenza 22 maggio 1995 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato:

"1. E` pronunciato il fallimento di __________, Lugano, a far tempo da lunedì 22 maggio 1995, alle ore 14.00..

2/3/4 omissis".

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 30 maggio 1995 da __________ che ne postula l'annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 7/8 giugno 1995 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;

esaminati atti e documenti,

ritenuto

in fatto:

A. Con istanza 30 marzo 1995 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr. 626.30.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All'udienza di contraddittorio del 3 maggio 1995 alle ore 08.30 l'escusso non è comparso.

C. L'appellante adduce di aver saldato il suo debito, il

18 maggio 1995 e produce dichiarazione della creditrice in tal senso (doc. A).

Considerato

in

diritto:

1. L'appellante adduce per la prima volta in sede d'appello, di aver saldato il suo debito prima della dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C.

a) La questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile cantonale, atteso che per l'art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di ricorso di cui all'art. 174 LEF.

Per gli art. 385 ss. CPC l'istanza di fallimento è trattata con la procedura sommaria (cfr. in particolare l'art. 387 CPC).

Contro la decisione in prima sede del pretore è dato il rimedio dell'appellazione a questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa particolarità, l'art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano l'istituto dell'appello. Queste escludono, in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr., tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA).

La scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l'ammissibilità di nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF 8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre CEF 7 giugno 1983 in re

E. c. I. p. 4-5.

Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronun­cia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi).

2. Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso costituisce prova sufficiente del pagamento effettuato dall'appellante ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato.

3. La tassa di giustizia è a carico dell'appellante, siccome non comparso avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF).

Non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 TarLEF).

Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC, nonchè i disposti citati

PRONUNCIA

I. L'appello è accolto.

Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:

"1. La dichiarazione di fallimento 22 maggio 1995 pronunciata dalla Segretaria assessore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. n. F. FA.95.00307, nei confronti di __________, è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a carico di __________.

3. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a carico di __________.”

II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione a: - __________

- Ufficio dei fallimenti di Lugano

- Ufficio esecuzione di Lugano

- Ufficio dei registri di Lugano

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria