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14.1995.130 • TRAC TI 14.1995.130 Generato dall'IA

Bankruptcy Declaration Based on Annulled Notice of Bankruptcy

Numero d'incarto 14.1995.130
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A lower court declared a debtor bankrupt based on a notice of bankruptcy, which was issued after the creditor had previously obtained a notice of bankruptcy that was later subject to a successful late objection; the appellate court found this decision erroneous because the initial notice of bankruptcy should have been annulled immediately upon the admission of the late objection, and a new notice could only have been issued after the objection was definitively rejected, thus the bankruptcy declaration based on the invalid prior notice was annulled upon acceptance of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 159 LEF, Art. 68 cpv. 1 OTLEF, Art. 40 LEF, art. 52, 54, 67 cpv. 1 OTLEF; Bankruptcy Declaration Based on Annulled Notice of Bankruptcy: 1.a) Ex art. 159 LEF decorso il __________ di 20 giorni dalla notificazione del precetto, oil creditore può chiedere all’ufficio di esecuzione che sia comminato il fallimento al debitore.

Parole chiave

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annullamento della dichiarazione di fallimento fallimento personale danno ai creditori compensazione nel fallimento curatore del fallimento insufficienza della massa attiva Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 40 LEF

Cited in the final pronouncement as a legal basis for the decision (implicitly supporting the annulment of the bankruptcy order).

Art. 159 LEF

Cited in the final pronouncement, although the court ultimately found the bankruptcy order based on a faulty procedure related to this article.

art. 52, 54, 67 cpv. 1 OTLEF

Cited as the basis for allocating the first instance court fees to the State of Ticino.

art. 68 cpv. 1 OTLEF

Cited for the decision not to award compensation due to lack of a corresponding request.

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Testo completo

Incarto n. 14.95.00130 · Lugano 7 agosto 1995/B/fc/bsn · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini, Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall’istanza 6/8 febbraio 1995 presentata da

__________ (rappr.: da __________ Contro

__________

rilevato che con sentenza 28 febbraio 1995 il Pretore del Distretto di Riviera ha decretato:

"1. L’istanza è accolta.

E` dichiarato il fallimento di __________ di __________

2. L’apertura del fallimento è fissata per venerdì, 3 marzo 1995, alle ore 10.00.

3./4./.5. Omissis”

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 9 marzo 1995 da __________ che ne postula l'annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 24/30 maggio 1995 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto

A. Con istanza 6 febbraio 1995 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ di __________ per Fr. 41’346.85.

B. All'udienza di contraddittorio del 24 febbraio 1995 l'escusso non è comparso.

C. L’appellante sostiene che la decisione pretorile di fallimento è errata, la comminatoria di fallimento 29 aprile 1994 essendo stata annullata da una sentenza di questa Camera datata 6 maggio 1994. Inoltre secondo __________ la creditrice non avrebbe potuto ottenere il fallimento. La decisione sarebbe stata emanata dopo oltre sei mesi dalla cancellazione della sua società dal Registro di commercio, avvenuta il __________ con pubblicazione sul FUSC del __________

Considerato

in

diritto

1.a) Ex art. 159 LEF decorso il __________ di 20 giorni dalla notificazione del precetto, oil creditore può chiedere all’ufficio di esecuzione che sia comminato il fallimento al debitore.

b) Dalla documentazione agli atti risulta che la creditrice con PE n. __________ del 17 marzo 1994 ha escusso il debitore per fr. 36’503.75 oltre interessi e accessori. __________ l’UEF di Riviera ha emesso la comminatoria di fallimento. Con provvedimento 14 giugno 1994, sempre l’UEF di Riviera ha ammesso l’opposizione tardiva interposta dall’escusso il 21/22 aprile 1994. Il 12 ottobre 1994 il Pretore del Distretto di Riviera ha poi rigettato l’opposizione in via provvisoria e con sentenza 28 febbraio 1995 ha pronunciato il fallimento sulla base della predetta comminatoria di fallimento __________ Questo modo di procedere è tuttavia errato, infatti essendo stata ammessa l’opposizione tardiva, la citata comminatoria di fallimento avrebbe dovuto essere annullata dall’UEF di Riviera contestualmente con il provvedimento 14 giugno 1994. Solo in seguito al rigetto dell’opposizione, pronunciato con sentenza 12 ottobre 1994, l’UEF avrebbe ex art. 159 LEF potuto emettere, su richiesta della creditrice una nuova comminatoria di fallimento, ove ne fossero ancora realizzati i presupposti.

c) La declaratoria di fallimento va annullata poichè è fondata su comminatoria di fallimento nulla siccome emessa prima che fosse rigettata l’opposizione al PE. Va infatti ricordato che la validità formale della comminatoria di fallimento è presupposto processuale che va esaminato d’ufficio, anche in sede di appello.

2. L’appello

9 marzo 1995 di __________ va quindi accolto.

La tassa di giustizia è a carico dello Stato del Cantone Ticino (art. 52, 54, 67 cpv. 1 OTLEF), mentre non si assegnano indennità in mancanza di petitum in tal senso (art. 68 cpv. 1 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 40 e 159 LEF

pronuncia

I. L'appello

9 marzo 1995 di __________ è accolto.

Di conseguenza il giudizio di prima sede viene cosÌ riformato:

“1. La dichiarazione di fallimento __________ pronunciata dal Pretore del Distretto di Riviera, inc. __________ somm. nei confronti di __________ di _________, è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 50.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico dello Stato del Cantone Ticino.

3. Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera, da anticipare come di rito, sono a carico dello Stato del Cantone Ticino.”

II. La tassa di giustizia di Fr. 75.-- del presente giudizio, già anticipata da __________ di __________, è a carico dello Stato del Cantone Ticino.

III. Intimazione:

- __________

- Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera, Biasca

- Ufficio dei registri di Riviera, Biasca

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il Presidente La Segretaria