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14.1995.128 • TRAC TI 14.1995.128 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy Annulled on Appeal Due to Pre-Declaration Payment Proof

Numero d'incarto 14.1995.128
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor successfully sought the bankruptcy of a debtor, but the debtor appealed, claiming the debt was fully settled on the morning of the bankruptcy declaration, providing documentary evidence not presented at the initial hearing. The appellate court reasoned that while new facts generally cannot be introduced on appeal in summary bankruptcy proceedings, it consistently allows "pseudo-new facts"—relevant facts that occurred *before* the bankruptcy ruling but were not known to the first-instance judge—provided they would have precluded the bankruptcy declaration and are not merely an expedient to avoid the consequences. Since the evidence sufficiently demonstrated payment prior to the declaration, the court accepted the late evidence, granted the appeal, and annulled the bankruptcy decree, though the appellant was still responsible for court costs due to non-appearance in the initial proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 174 LEF, Art. 387 CPC, Art. 388 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 54 TarLEF, Art. 68 cpv. 1 TarLEF; Creditor Bankruptcy Annulled on Appeal Due to Pre-Declaration Payment Proof: The appellate court reasoned that while new facts generally cannot be introduced on appeal in summary bankruptcy proceedings, it consistently allows "pseudo-new facts"—relevant facts that occurred *before* the bankruptcy ruling but were not known to the first-instance judge—provided they would have precluded the bankruptcy declaration and are not merely an expedient to avoid the consequences. Since the evidence sufficiently demonstrated payment prior to the declaration, the court accepted the late evidence, granted the appeal, and annulled the bankruptcy decree, though the appellant was still responsible for court costs due to non-appearance in the initial proceedings.

Parole chiave

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credito nel fallimento spese di mora prova di pagamento opposizione tardiva assemblea dei creditori estinzione del debito Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 LEF

Cited in the final ruling preamble, relating to the procedure applicable to the appeal against the bankruptcy decision.

art. 171 LEF

Cited in the final ruling preamble, relating to the general provisions applicable to the appeal.

art. 388 CPC

Cited in the final ruling preamble, relating to appeal rules in summary proceedings, relevant to the substantive decision on the appeal.

art. 387 CPC

Cited in the final ruling preamble, concerning the procedure for the bankruptcy application, relevant to the context of the appeal.

art. 54 TarLEF

Cited in the reasoning regarding the costs of the first instance proceedings, which are consequently imposed in order 2 of the dispositive.

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Testo completo

Incarto n. 14.95.00128 · Lugano 4 luglio 1995/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini, Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella procedura fallimentare dipendente dall'istanza presentata il 16 marzo 1995 da

__________ patr. dallo studio legale __________ contro

__________ patr. dallo studio legale __________

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato l’8 maggio 1995:

"1. E` pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da lunedì 8 maggio 1995 alle ore 16.00.

2/3/4 omissis".

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 18 maggio 1995 dalla __________ che ne postula l'annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 22/23 maggio 1995 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Con istanza 16 marzo 1995 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per Fr. 8’046.40 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All'udienza di contraddittorio del 6 aprile 1995 l'escussanon è comparsa.

C. L'appellante adduce di aver saldato il mattino dell’

8 maggio 1995 il suo debito oltre interessi e spese legali e produce una dichiarazione della creditrice in tal senso (doc. D).

considerato

in

diritto:

1. L'appellante adduce per la prima volta in sede d'appello di avere saldato il suo debito prima della dichiarazione di fallimento.

A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C.

a) La questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile cantonale, atteso che per l'art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di ricorso di cui all'art. 174 LEF.

Per gli art.

385 ss. CPC l'istanza di fallimento è trattata con la procedura sommaria (cfr. in particolare l'art. 387 CPC).

Contro la decisione in prima sede del pretore è dato il rimedio dell'appellazione a questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa particolarità, l'art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano l'istituto dell'appello. Queste escludono, in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr., tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA).

La scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l'ammissibilità di nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF 8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p. 4-5.

Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronun­cia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi).

2. Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annul­lato.

3. La tassa di giustizia è a carico dell'appellante, siccome non comparsa avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF).

Non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 TarLEF).

Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC, nonchè i disposti citati

pronuncia:

I. L'appello è accolto.

Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:

"1. La dichiarazione di fallimento 8 maggio1995 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, FA.95.00257 nei confronti della __________, è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a carico della __________.

3. Le spese dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a carico della __________

II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione a: - __________

- Ufficio esecuzione di Lugano

- Ufficio Fallimenti di Lugano

- Ufficio dei registri di Lugano

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria