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14.1995.117 • TRAC TI 14.1995.117 Generato dall'IA

Creditor's Bankruptcy Decree Annulled on Appeal Due to Late-Submitted Proof of Debt Settlement

Numero d'incarto 14.1995.117
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor petitioned for the debtor's bankruptcy based on an outstanding debt, which resulted in a first-instance bankruptcy decree despite the debtor's non-appearance at the hearing. The debtor appealed, introducing evidence for the first time in the appellate stage showing the debt had been settled before the bankruptcy declaration. The court reasoned that while the general rule under cantonal civil procedure excludes new facts in appeals, established practice in bankruptcy cases allows for "pseudo-nova"—facts relevant to the debt existing before the ruling but not presented to the first judge—if they would have precluded the bankruptcy, leading the appellate court to admit the proof of payment and annul the bankruptcy decree, though the appellant was charged with judicial and bankruptcy office costs for not appearing below.

Regesto Legislator

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Art. 174 LEF, Art. 387 CPC, Art. 388 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 54 TarLEF, Art. 68 cpv. 1 TarLEF; Creditor's Bankruptcy Decree Annulled on Appeal Due to Late-Submitted Proof of Debt Settlement: The debtor appealed, introducing evidence for the first time in the appellate stage showing the debt had been settled before the bankruptcy declaration. The court reasoned that while the general rule under cantonal civil procedure excludes new facts in appeals, established practice in bankruptcy cases allows for "pseudo-nova"—facts relevant to the debt existing before the ruling but not presented to the first judge—if they would have precluded the bankruptcy, leading the appellate court to admit the proof of payment and annul the bankruptcy decree, though the appellant was charged with judicial and bankruptcy office costs for not appearing below.

Parole chiave

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domanda di fallimento estinzione del debito sentenza civile mancata prova della solvibilità spese di mora opposizione tardiva Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 171 LEF

Cited as part of the grounds for the decision to accept the appeal and overturn the previous judgment.

Art. 174 LEF

Cited as part of the grounds for the decision to accept the appeal and overturn the previous judgment.

Art. 387 CPC

Cited in the preamble before the decision, relating to the summary procedure for bankruptcy applications.

Art. 388 CPC

Cited in the preamble before the decision, relating to the rules governing appeal in this procedure.

art. 54 TarLEF

Applied to assign the costs of the first instance proceeding to the appellant.

art. 68 cpv. 1 TarLEF

Applied to rule that no indemnities are awarded.

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Testo completo

Incarto n. 14.95.00117 · Lugano 22 maggio 1995/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall'istanza 17 marzo 1995 promossa da

__________ contro

__________

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato il 14/24 aprile 1995:

"1. E` pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da lunedì __________.

2/3/4 omissis".

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 28 aprile 1995 da __________ che ne postula l'annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 3/8 maggio 1995 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;

esaminati atti e documenti;

posti i seguenti

punti di giudizio

1. Deve essere accolta l'appellazione?

2. Tassa di giustizia.

Ritenuto

in fatto:

A. Con istanza 17 marzo 1995 la __________ ha chiesto il falli­mento di __________ per Fr. 7’100.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All'udienza di contraddittorio del 6 aprile 1995 alle ore 15.00 l'escusso non è comparso.

C. L'appellante adduce di aver saldato il suo debito il

19 aprile 1995 e produce dichiarazione della creditrice in tal senso (doc. A).

Considerato

in

diritto:

1. L'appellante adduce per la prima volta in sede d'appello, di aver saldato il suo debito prima della dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C.

a) La questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile cantonale, atteso che per l'art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di ricorso di cui all'art. 174 LEF.

Per gli art. 385 ss. CPC l'istanza di fallimento è tratta­ta con la procedura sommaria (cfr. in particolare l'art. 387 CPC).

Contro la decisione in prima sede del pretore è dato il rimedio dell'appellazione a questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa particolarità, l'art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano l'istituto dell'appello. Queste escludono, in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr., tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA).

La scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l'ammissibilità di nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF 8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre CEF 7 giugno 1983 in re

E. c. I. p. 4-5.

Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi).

2. Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso costituisce prova sufficiente del pagamento effettuato dall'appellante ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato.

3. La tassa di giustizia è a carico dell'appellante, siccome non comparso avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF).

Non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 TarLEF).

Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC, nonchè i disposti citati

PRONUNCIA

I. L'appello è accolto.

Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:

"1. La dichiarazione di fallimento 14/24 aprile 1995 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. n. FA. 95.00266, nei confronti di __________ è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a carico di __________.

3. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a carico di __________.”

II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria