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14.1995.115 • TRAC TI 14.1995.115 Generato dall'IA

Debtor Bankruptcy Annulled Due to Admissible Pre-Judgment Payment Proof on Appeal

Numero d'incarto 14.1995.115
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A lower court declared a debtor bankrupt based on an outstanding claim, but the debtor appealed, presenting evidence of payment made *before* the bankruptcy declaration that was not introduced at the initial hearing. The appellate court reasoned that while new facts are generally inadmissible in appeal proceedings governed by cantonal procedural rules which exclude adding new facts or evidence in the second instance, established practice allows for the admission of "pseudo-new facts" (relevant facts that occurred *before* the judgment but were not presented to the first judge) if they would have excluded the bankruptcy declaration. Since the provided proof of payment *ante declaratoria* was deemed sufficient and would have prevented the initial ruling, the appeal was granted, and the bankruptcy declaration was annulled.

Regesto Legislator

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Art. 174 LEF, Art. 387 CPC, Art. 388 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 54 TarLEF, Art. 68 cpv. 1 TarLEF; Debtor Bankruptcy Annulled Due to Admissible Pre-Judgment Payment Proof on Appeal: The appellate court reasoned that while new facts are generally inadmissible in appeal proceedings governed by cantonal procedural rules which exclude adding new facts or evidence in the second instance, established practice allows for the admission of "pseudo-new facts" (relevant facts that occurred *before* the judgment but were not presented to the first judge) if they would have excluded the bankruptcy declaration. Since the provided proof of payment *ante declaratoria* was deemed sufficient and would have prevented the initial ruling, the appeal was granted, and the bankruptcy declaration was annulled.

Parole chiave

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credito nel fallimento prova di pagamento opposizione tardiva procedure connesse annullamento del contratto azione di accertamento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 171 LEF

Cited in the final reasoning section leading to the decision, related to the grounds for appeal in bankruptcy proceedings.

art. 174 LEF

Cited in the final reasoning section leading to the decision, related to the scope of appeal in bankruptcy proceedings.

art. 387 CPC

Cited in the final reasoning section leading to the decision, relating to the summary procedure for bankruptcy applications.

art. 388 CPC

Cited in the final reasoning section leading to the decision, governing the appeal process against the first instance decision in bankruptcy matters.

art. 54 TarLEF

Cited in the dispositive section regarding the imposition of court fees for the first and second instances.

art. 68 cpv. 1 TarLEF

Cited in the dispositive section regarding the non-assignment of indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 14.95.00115 · Lugano 4 luglio 1995/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini, Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella procedura fallimentare dipendente dall’istanza 14 marzo 1995 da

__________ contro

__________

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato il 14/24 aprile 1995:

."1. E` pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da lunedì __________alle ore 14.00.

2/3/4 omissis".

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 25 aprile 1995 dalla __________ che ne postula l'annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 28 aprile/2 maggio 1995 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Con istanza 14 marzo 1995 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per Fr. 7’315.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All'udienza di contraddittorio del 6 aprile 1995 l'escussa non è comparsa.

C. L'appellante adduce di aver saldato in data 21 aprile i premi oltre interessi e spese e produce ricevuta della creditrice in tal senso (doc. B).

Considerato

in

diritto:

1. L'appellante adduce per la prima volta in sede d'appello, di avere saldato il suo debito prima della dichiarazione di fallimento.

A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C.

a) La questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile cantonale, atteso che per l'art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di ricorso di cui all'art. 174 LEF.

Per gli art. 385 ss. CPC l'istanza di fallimento è tratta­ta con la procedura sommaria (cfr. in particolare l'art. 387 CPC).

Contro la decisione in prima sede del pretore è dato il rimedio dell'appellazione a questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa parti­colarità, l'art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano l'istituto dell'appello. Queste escludo­no, in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr., tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA).

La scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l'ammissibilità di nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impu­gnato) ma ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF 8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p. 4-5.

Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronun­cia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi).

2. Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il falli­mento va quindi annul­lato.

3. La tassa di giustizia è a carico dell'appellante, siccome non comparsa avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF).

Non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 TarLEF).

Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC, nonchè i disposti citati

pronuncia:

I. L'appello è accolto.

Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:

"1. La dichiarazione di fallimento 14 aprile1995 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, FA.95.00249 nei confronti della __________ o, è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a carico della __________.

3. Le spese dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a carico della __________ ".

II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

.