Procedural Noncompliance Renders Appeal Void
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Appellate Court declared an appeal null because the appellant failed to comply with mandatory procedural requirements, specifically by omitting the specific claims and the factual and legal grounds supporting the appeal as required by procedural law, instead merely stating that the reasons would be presented at the hearing. The court reasoned that this deficiency rendered the appeal inadmissible and void under the relevant procedural statute, upholding the lower court's decision to definitively reject the debtor's objection to the enforcement proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 309 CPC, Art. 309 cpv. 5 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, art. 313 bis CPC; Procedural Noncompliance Renders Appeal Void: The court reasoned that this deficiency rendered the appeal inadmissible and void under the relevant procedural statute, upholding the lower court's decision to definitively reject the debtor's objection to the enforcement proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared void due to failure to comply with the formal requirements stipulated in this article.
Cited as the legal basis for declaring the appeal null due to non-compliance with formal requirements (although the text mentions 'per l’art. 309 cpv. 5 CPC la mancanza delle pregresse formalità trae seco la declaratoria di nullità dell’appello').
Cited as a procedural rule justifying dispensing with notifying the appeal to the counterparty due to the outcome of the appeal.
Cited in the reasoning regarding the prohibition of new facts/evidence in appeal, although not directly in the final orders, but included here for completeness as it's cited immediately before the dispositive, although the core grounds are procedural.
Testo completo
Incarto n. 14.95.00106 · Lugano 22 maggio 1995/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 gennaio 1995 da
__________ rappr. dall'Amm. __________ contro
__________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________del 18 agosto/13 ottobre 1994 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 30 marzo 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza è ammessa e, pertanto, l’opposizione interposta al PE n. __________UE Lugano respinta in via definitiva.
2. La tassa di Fr. 150.-- da anticipare dall’istante, è posta a carico dell’escusso.” .
Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso con atto 7 aprile 1994;
esaminati atti e documenti,
posti i seguenti
punti di giudizio
1. Deve essere accolta l’appellazione 7 aprile 1995 di __________?
2. Tassa di giustizia.
Considerato
in fatto e in diritto
- che con sentenza 30 marzo 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata dal Cantone Ticino;
- che con atto 7 aprile 1995 __________, che non è comparso all’udienza di contraddittorio in prima sede, si è aggravato contro il pronunciato pretorile nei termini che seguono:
“con la presente mi permetto di inoltrare ricorso alla sopracitata sentenza in merito all’esecuzione no. __________.
I motivi saranno da me esposti in sede di udienza”.
- che forma e contenuto dell’appello sono disciplinati all’art. 309 CPC che al cpv. 2 elenca, tra l’altro, sub:
e) le domande d’appello;
f) i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda l’appello;
- che l’atto di appello manca manifestamente e irrimediabilmente delle formalità di cui all’art. 309 cpv. 2 lett. e) e f) CPC;
- che per l’art. 309 cpv. 5 CPC la mancanza delle pregresse formalità trae seco la declaratoria di nullità dell’appello;
- che l’appellazione si riduce al semplice rinvio ai "motivi che saranno esposti in sede di udienza", tanto irrituale quanto inconcludente;
- che ne consegue per espressa disposizione di legge, la nullità dell’atto (cfr. CEF
4 luglio 1989 in re V.R. c. H.S., 14 novembre 1988 in re U. c. S.M., 19 maggio 1980 in Rep 1981 p. 411 e 17 marzo 1977 in Rep 1978 p. 369; II CC 3 ottobre 1988 in re A. c. B., 15 aprile 1988 in re C. & G. c. L., 26 agosto 1982 in Rep 1984 p. 167; I CC 12 gennaio 1984 in Rep 1985 p. 93);
- che in via abbondanziale va rilevato che ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è inoltre esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni;
- che l’esito dell’appello permette di prescindere dalla notifica dell’atto d’appello alla controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC, applicabile anche alla CEF);
per questi motivi,
richiamati i disposti citati, in particolare l’art. 309 CPC
PRONUNCIA
1. L’appello
7 aprile 1995 __________, è dichiarato nullo.
2. La tassa di giustizia di Fr. 210.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria