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14.1995.104 • TRAC TI 14.1995.104 Generato dall'IA

Appeal Withdrawal Leading to Case Dismissal

Numero d'incarto 14.1995.104
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court addressed an appeal against a lower court's decision that provisionally rejected an opposition to an execution order, where the appellant subsequently declared their intent to withdraw the appeal during proceedings. The court reasoned that the withdrawal of the appeal rendered the procedure moot, leading to the official striking of the appeal from the record, while also reducing the associated court fees and indemnities based on the specific circumstances of the case.

Regesto Legislator

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Appeal Withdrawal Leading to Case Dismissal: “1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via provvisoria.

Parole chiave

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revoca dell'opposizione abbandono definitivo del procedimento decisione incidentale impugnabile procedura direttrice riesame di una decisione precedente effetti delle pronunce pregiudiziali Sentenza o decisione senza scheda
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Testo completo

Incarto n. 14.95.00104 · Lugano 12 aprile 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 1. giugno 1994

__________ rappr. dalla __________ contro

__________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 2/3 maggio 1994 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 19 luglio 1994 ha così deciso:

“1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via provvisoria.

2. La tassa di Fr. 150.--, da anticipare dalla parte istante è a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 270.-- a titolo di indennità.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 26 luglio 1994 ne ha postulato l’annullamento;

con osservazioni 6 dicembre 1994 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;

rilevato che durante l’interrogatorio per incombenti __________ ha dichiarato a questa Camera di ritirare l’appello;

considerato che il ritiro dell’appellazione ne comporta lo stralcio siccome la procedura è divenuta priva d’oggetto;

ritenuto che per le peculiarità del caso la tassa di giustizia e l’indennità

vanno ridotte;

pronuncia:

1. L’appello

26 luglio 1994 __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

2. La tassa di giustizia di Fr. 25.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà alla __________ Fr. 35.-- a titolo di indennità.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria