Bankruptcy Appeal: Admissibility of Pre-Existing Payment Evidence
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal concerning a bankruptcy order, the appellate court addressed the admissibility of new facts—specifically evidence of debt payment made prior to the initial declaration of bankruptcy but presented only at the appeal stage. The court reasoned that under cantonal procedural law applicable to bankruptcy appeals, while strictly new facts arising after the judgment are inadmissible, "pseudo-new facts" (those existing before the initial ruling but not previously raised) are permissible if they definitively preclude the bankruptcy declaration and are not merely an attempt to evade the consequences of insolvency. Finding the submitted payment receipts constituted sufficient proof of prior payment, the court upheld the appeal and annulled the bankruptcy order, though it held the appellant responsible for court costs in both instances due to their non-appearance at the first hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 LEF, Art. 387 CPC, Art. 388 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 54 TarLEF, Art. 68 cpv. 1 TarLEF; Bankruptcy Appeal: Admissibility of Pre-Existing Payment Evidence: The court reasoned that under cantonal procedural law applicable to bankruptcy appeals, while strictly new facts arising after the judgment are inadmissible, "pseudo-new facts" (those existing before the initial ruling but not previously raised) are permissible if they definitively preclude the bankruptcy declaration and are not merely an attempt to evade the consequences of insolvency. Finding the submitted payment receipts constituted sufficient proof of prior payment, the court upheld the appeal and annulled the bankruptcy order, though it held the appellant responsible for court costs in both instances due to their non-appearance at the first hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles were cited in the final orders as part of the legal basis for annulling the bankruptcy declaration.
These procedural articles were cited in the final orders as part of the legal basis for handling the appeal.
This provision was used in the reasoning section to justify charging the appeal costs to the appellant in both instances, and it implies the cost order in the dispositive.
This provision was cited regarding the non-assignment of legal indemnities in the reasoning, related to the costs ordered in the dispositive.
Testo completo
Incarto n. 14.95.00103 · Lugano 2 giugno 1995/B/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella procedura fallimentare dipendente dall’istanza presentata il 3 marzo 1995 da
__________ contro
__________ titolare __________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato il 30 marzo 1995:
"1. E` pronunciato il fallimento di __________, tit. della __________, a far tempo da giovedì __________, alle ore 16.00.
2/3 omissis".
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 6 aprile 1995 da __________, titolare della __________, che ne postula l'annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 7/12 aprile 1995 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;
esaminati atti e documenti;
posti i seguenti
PUNTI DI GIUDIZIO
1. Deve essere accolta l'appellazione ?
2. Tassa di giustizia.
Ritenuto
IN FATTO
A. Con istanza 3 marzo 1995 la __________ ha chiesto il fallimento di __________, titolare della __________ per Fr. 1’876.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 22 marzo 1995 alle ore 14.30 l'escusso non è comparso.
C. L'appellante adduce di aver saldato completamente il suo debito, interessi e spese compresi, l’8 febbraio 1995 risp. il 21 marzo 1995 e produce ricevute in tal senso (doc. A e B).
Considerato
IN
DIRITTO
1. L'appellante adduce per la prima volta in sede d'appello, di aver saldato il suo debito. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C.
a) La questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile cantonale, atteso che per l'art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di ricorso di cui all'art. 174 LEF.
Per gli art. 385 ss. CPC l'istanza di fallimento è trattata con la procedura sommaria (cfr. in particolare l'art. 387 CPC).
Contro la decisione in prima sede del pretore è dato il rimedio dell'appellazione a questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa particolarità, l'art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano l'istituto dell'appello. Queste escludono, in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr., tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA).
La scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l'ammissibilità di nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF 8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre CEF 7 giugno 1983 in re
E. c. I. p. 4-5.
Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi).
2. Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso costituisce prova sufficiente del pagamento effettuato dall'appellante ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato.
3. La tassa di giustizia è a carico dell'appellante, siccome non comparso avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF).
Non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 TarLEF).
Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC, nonchè i disposti citati
PRONUNCIA
I. L'appello è accolto.
Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:
"1. La dichiarazione di fallimento
30 marzo 1995 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. n. FA. 95.00225 nei confronti di __________, titolare della __________, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a carico di __________, titolare della __________.
3. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a carico di __________, titolare della __________.”
II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria: