Failure to Pay Advance Fee Leads to Appeal Dismissal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Appellate Court rejected an appeal against a lower court's decision because the appellant failed to deposit the required advance payment of CHF 180 for judicial expenses by the court-mandated deadline of April 24, 1995, as warned under procedural rules, leading the court to strike the appeal from the docket and assign the associated costs to the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 312 CPC, art. 69 CPC; Failure to Pay Advance Fee Leads to Appeal Dismissal: decreta 1. L'appello 3 aprile 1995 di __________, avverso la decisione 27 marzo 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for declaring the appeal void due to the failure to pay the required advance.
Implicitly used as the basis for imposing costs on the appellant in point 2, although the specific article for costs is not explicitly mentioned in point 1 or 2, Art. 69 CPC often governs costs in this context, based on the imposition of costs in the dispositive.
Testo completo
Incarto n. 14.95.00100 · Lugano 2 maggio 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Flavio Cometta, presidente, Francesco Pellegrini, Claudio Zali
segretario: · Dante Petrini
visto l'appello 3 aprile 1995 presentato da
__________ contro
la decisione 27 marzo 1995 del Pretore del Distretto di Lugano nella causa promossa da
1. __________ 2. __________
richiamata la diffida 5 aprile 1995 del presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 24 aprile 1995 per effettuare sul c.c.p. 69-133.4 della Tesoreria del Tribunale di appello un deposito di fr. 180.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso;
decreta 1. L'appello 3 aprile 1995 di __________, avverso la decisione 27 marzo 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico dell'appellante.
3. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Pretura Lugano, Sezione 5
Per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello
Il Presidente Il segretario